La Corte di Cassazione si è espressa sull’abuso sessuale di gruppo e i rischi che corre chi è presente pur senza partecipare direttamente allo stupro

Per l’imputazione di abuso sessuale di gruppo è sufficiente essere stati presenti, pur non avendo partecipato direttamente allo stupro?
Per i giudici della Corte di Cassazione sì. Lo ha infatti precisato la terza sezione penale nella sentenza n. 38933/2017, con la quale ha condannato un imputato, insieme ad altri due soggetti, per aver partecipato ad un abuso sessuale di gruppo a danno di una minorenne.
La giovane era stata prima adescata, poi condotta in un casolare abbandonato e costretta lì a bere affinché potesse trovarsi in uno stato di incoscienza. Poi, si era consumato l’ abuso sessuale di gruppo.
L’imputato, accusato di abuso sessuale pur non avendo preso parte alla violenza, aveva contestato tale imputazione ritenendo che non vi fossero elementi concreti a suo carico, a parte la sua presenza sul posto. Ma la Cassazione non ha ritenuto valido il ricorso, dando ragione a entrambi i giudici di merito che si sono pronunciati decidendo per l’addebito nei suoi confronti.
I giudici di Cassazione hanno infatti richiamato il consolidato principio in base al quale la fattispecie di abuso sessuale di gruppo, autonomo e a carattere necessariamente plurisoggetivo, richiede per la sua integrazione la presenza effettiva e simultanea nel luogo di chi lo compie nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile. Oltre, naturalmente, all’accordo delle volontà dei compartecipanti.
Non solo. I giudici hanno stabilito che non è necessario, ai fini della imputazione per abuso sessuale di gruppo, che ciascuno dei partecipanti allo stupro ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, dal momento che il singolo può realizzare soltanto una frazione del fatto tipico. Inoltre, è sufficiente che lo stupro venga attuato anche da uno solo dei violentatori.
Ed essendo ciò avvenuto proprio nel caso di specie, il ricorso dell’imputato è stato rigettato.
I giudici hanno dunque provato la sua piena partecipazione all’abuso sessuale di gruppo, stante la sua partecipazione a tutti i fondamentali momenti che l’hanno resa possibile. Ovvero, da quelli antecedenti e quindi strumentali alla violenza (l’accompagnamento della ragazza in una casa di campagna con una scusa, lo stato di ebbrezza indottole) fino a quelli subito successivi (il tentativo di rianimarla dopo la violenza) fino alla fuga finale.
Alla luce di queste circostanze, l’imputazione prescinde dall’effettiva partecipazione all’abuso sessuale in sé, che per i giudici è irrilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità. Pertanto, il ricorso dell’imputato è stato rigettato.
 
 
 
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