Ecco un caso discusso in Cassazione e che riguardava due contestazioni in un accertamento tecnico preventivo: mancato tentativo di conciliazione e congruità della parcella del ctu.

Sempre più interessante come argomento, quello dell’ accertamento tecnico preventivo, sia per i giuristi che per i medici legali che svolgono il ruolo di conciliatori in tali procedimenti.

In realtà se si potessero avere i contenuti e lo svolgimento delle centinaia di ATP che si eseguono giornalmente nei vari tribunali d’Italia ci sarebbe tanto commentare e da imparare.

Il caso in questione (del quale si allega la sentenza) tratta dell’inadempimento del ctu in termini di mancato tentativo di conciliazione e della contestazione parcella liquidata dal GDP di Frosinone ritenuta eccessiva dalla parte debitrice (332,60 €!).

Riportiamo due estratti della sentenza che in sintesi esprimono concetti su cui riflettere.

  • La censura è inconferente, atteso che la ratio principale del rigetto della doglianza consiste nel rilievo del tribunale secondo cui il tentativo di conciliazione non è obbligatorio, ma da esperire quando sia possibile, restando priva di sanzione espressa l’omissione di esso”
  • Quanto alla valutazione della complessità dell’incarico, va osservato: che il provvedimento ha adeguatamente motivato la scelta di incrementare il compenso per la consulenza medico legale in relazione alla attività professionale sempre complessa, “anche nei casi apparentemente più semplici”, come secondo la ricorrente era quello in esame. Ciò a causa dello “stesso avvicendarsi di norme e decisioni giurisprudenziali”, che rendono l’opera dei medici legali meritevole di aumento del compenso “irrisorio” previsto dalla tabella fissa”.

Il primo dei due concetti fa sorgere qualche dubbio sul significato di obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Così come scritto dal tribunale di Frosinone sembrerebbe che l’obbligo discende dalle convinzioni del CTU durante il contraddittorio delle parti: se è chiara l’impossibilità a conciliare perché tentarla?

Questo è un atteggiamento che vedo spesso nelle ctu per ricorsi 696bis e in verità non lo condivido, in quanto pur se la convinzione del ctu è esatta, si dovrebbe redigere verbale impregnato dalle motivazioni che sono causa della mancata conciliazione.

Sempre su questo primo stralcio di sentenza, appare interessante rilevare che non esiste sanzione per tale omissione e che, quindi, appare giustificato il comportamento dei giudici che tollerano oltremodo le “irregolarità” dei propri ctu.

Il secondo punto è veramente interessante in quanto esprime l’intrinseca complessità dell’attività medico legale che non può essere mai banalizzata e mal compensata “…a causa dello “stesso avvicendarsi di norme e decisioni giurisprudenziali”, che rendono l’opera dei medici legali meritevole di aumento del compenso “irrisorio” previsto dalla tabella fissa”.

Ossia tutti sanno che l’opera intellettuale del medico legale è sempre e comunque complessa, ma nessun legislatore (e in media ogni due anni in Italia se ne avvicenda uno!) ha mai pensato di aggiornare adeguatamente le tabelle.

Speriamo che questo monito della Cassazione faccia aprire gli occhi all’ulteriore nuovo “legislatore” affinché giustizia venga fatta!

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

Leggi la sentenza

 

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