Il decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del tribunale che, nell’ambito del conflitto genitoriale, dispone l’affidamento del minore nato fuori dal matrimonio ai servizi sociali, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

La Corte d’appello di Venezia, con proprio decreto, pronunciato in un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza, si è espressa sul ricorso presentato dai genitori di un minore per la modifica di un pregresso provvedimento, adottato dal Tribunale per i minorenni della stessa sede, che aveva disposto, in via definitiva, l’affidamento del minore ai Servizi Sociali, con collocamento dello stesso in una famiglia.

Sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da uno dei genitori si è pronunciata la Suprema Corte.

Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato” (Cass. 6132 del 2015 cui è seguita 18194 del 2015; Cass. n. 3192/2017).

Peraltro – aggiunge la Cassazione – deve evidenziarsi l’evoluzione dell’orientamento di questa sezione, anche in ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti aventi esclusivamente contenuto limitativo o di decadenza della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.). Al riguardo deve ritenersi superato l’orientamento negativo (Cass. 15341 del 2012; Cass. n. 24477 del 2015) in favore dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., anche per questa specifica tipologia di provvedimenti quando non interlocutori o aventi soltanto efficacia provvisoria ed endoprocessuale (Cass. 1743 e 1746 del 2016, in motivazione, e la più recente ed articolata pronuncia n. 23633 del 2016; conf. Cass. n. 12650/015).

Il principio di diritto

Il provvedimento definitivo della Corte d’appello, di collocamento del minore presso la madre, fermo l’affidamento familiare ai Servizi Sociali, ha la evidente finalità di precostituire, se possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità tutelando da subito nel modo più penetrante il minore. Di qui le varie disposizioni intese, nell’immediatezza, ad attribuire ai Servizi sociali un ruolo di supplenza e di garanzia ed intese a far iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del conflitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul rispetto reciproco nella relazione con il figlio.

Sabrina Caporale

 

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