Contro la decisione della corte d’appello che aveva disposto l’affido condiviso del loro figlio minore ricorre per cassazione la madre del piccolo, chiedendone la censura per le seguenti ragioni

Ed invero, la corte territoriale aveva ritenuto insussistenti la ricorrenza di circostanze idonee ad escludere l’affido condiviso, nonostante la donna avesse prospettato tra i motivi a sostegno della sua richiesta di affidamento esclusivo, l’inadeguatezza genitoriale in capo al padre, l’incidenza della lontananza delle residenza abitative dei due genitori (Roma per la madre e Bruxelles per il padre) e della conflittualità tra gli stessi, temperata proprio dalla lontananza e dunque, tale da ridurre significativamente le occasioni di incontro personale.
A parere della ricorrente, la sentenza impugnata era inconsistente in quanto la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna istruzione probatoria per accertare l’effettiva capacità genitoriale del padre, pur richiesta, in ragione degli asseriti suoi gravi atteggiamenti in violazione della disciplina dell’affido; e neppure avrebbe debitamente valorizzato l’interesse superiore del minore.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile e in parte infondato.

L’art. 316 c.c., in tema di responsabilità genitoriale, prevede “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”.
Ebbene i giudici della Cassazione ricordano che “in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
 Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Mentre il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

La decisione

Ora, nel caso in esame, la Corte di appello aveva adeguatamente motivato in merito all’idoneità genitoriale del padre, sia rimarcando la sua assiduità nel garantire al minore ed a se stesso il godimento dei tempi di visita concessi, pur affrontando il disagio del viaggio, sia richiamando i fondamenti normativi e giurisprudenziali, nazionali ed Europei, in merito alla necessaria effettività del diritto di un genitore e del figlio a mantenere la relazione.
La decisione, è stata pertanto, ritenuta corretta ed allineata ai principi giurisprudenziali esistenti materia per cui “l’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse “(Cass. n. 5108 del 29/03/2012).
In proposito, è stato anche ribadito che “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.”(Cass. n. 24526 del 02/12/2010).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur avendo riscontrato un’elevata conflittualità tra i genitori, l’aveva esclusa come causa ostativa all’ all’affido condiviso, proprio perché temperata dalla lontananza delle parti in causa.

La redazione giuridica

 
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