In tema di sanzioni amministrative ex art. 24 d.lgs. n. 507/1993, l’affissione di manifesti e messaggi pubblicitari – anche relativi all’attività svolta da un’organizzazione sindacale – privi della «prescritta autorizzazione» comporta «la responsabilità solidale della persona giuridica

Il Comune di Frosinone aveva proposto appello, contro la sentenza del Giudice di Pace della stessa città con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta da una associazione sindacale, aveva annullato l’ordinanza di ingiunzione per il pagamento di Euro 5.333,60 (di cui Euro 418,60 quale sanzione amministrativa pecuniaria) a fronte della violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24, comma 2 e del Regolamento comunale di pubblicità. L’associazione era infatti, stata ritenuta responsabile della condotta legalmente vietata, consistita nell’affissione di un manifesto relativo ad uno sciopero da essa organizzata ma privo della necessaria autorizzazione.

Ed, invero, quest’ultima si era opposta al ricorso, adducendo la propria estraneità dai fatti, posto che essa non si identificava col soggetto che materialmente aveva proceduto alla affissione.

L’art. 24 del d.lgs. n. 507/1993 sancisce che “Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative , salvo quanto previsto nei successivi commi”.

Ebbene, il Tribunale di Frosinone, con propria sentenza, in qualità di giudice di secondo grado, aveva accolto l’appello del comune precisando che «l’identificazione dell’autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza di ingiunzione, essendo sufficiente per configurare la responsabilità solidale dell’associazione sindacale che la stessa si fosse avvalsa della pubblicità di cui si dice».

La controversia proseguiva davanti ai giudici della Cassazione.

La decisione

In via preliminare, i giudici Ermellini richiamano il principio di diritto più volte affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui: in tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consentano di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova) a condizione che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. (cfr. Cass. n. 13770 del 2009).

Se quanto affermato è vero (così com’è) non restava che verificare, nella fattispecie in esame, se il Tribunale avesse accertato che l’attività pubblicitaria fosse comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario.

Ed invero, il giudice di merito, con valutazione, non sindacabile nel giudizio di cassazione, aveva verificato che l’attività pubblicitaria fosse, comunque, riconducibile all’associazione sindacale.

In effetti, è pacifico tra le parti, che quest’ultima fosse stata promotrice dello sciopero cui si riferiva il manifesto per cui è causa.

Trattasi di indizi che convergono tutti nel senso della riferibilità al sindacato dell’attività sanzionata nell’ordinanza ingiunzione opposta e nell’esistenza di un rapporto di affidamento e/o avvalimento tra quest’ultimo e la persona fisica che aveva proceduto alla materiale affissione del manifesto.

Per tali ragioni, il ricorso non poteva essere accolto.

Sabrina Caporale

 

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