Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito precisazioni sull’ affittare la propria casa ai turisti ed eventuali divieti condominiali

È possibile affittare la propria casa ai turisti anche se il condominio si oppone? Ma soprattutto, può sempre farlo o ci sono delle eccezioni?
In merito si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22711, pubblicata in data 28 settembre 2017 fornendo delle precisazioni importanti.
Esiste infatti un divieto contemplato dal regolamento condominiale, in merito.
Con esso si vieta di destinare i locali di proprietà dei singoli condòmini ad uso diverso da quello abitativo ovvero di darli in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o albergo.

Tuttavia, per la Cassazione, a prescindere dalla legittimità o meno di questo divieto, non rientra anche l’impedimento alla locazione per brevi periodi o l’affitto saltuario.

Nel caso di specie, i giudici hanno affrontato un caso particolare.
A seguito dell’annullamento della norma che stabiliva il divieto di adibire gli appartamenti di proprietà dei condòmini ad uso diverso da quello abitativo, alcuni proprietari avevano protestato.
Questi, interessati dal divieto in questione, hanno citato in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni causato dallo stesso.

A quel punto si è costituito in giudizio il condominio, eccependo come la disposizione regolamentare non vietasse la locazione ad uso transitorio stagionale.

Questa avrebbe consentito ai condòmini di affittare la propria casa ai turisti e quindi di evitare il danno.
In ogni caso i condomini non avevano dimostrato di possedere la necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività alberghiera, e quindi poter affittare la propria casa ai turisti.
Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello di Messina poi, hanno rigettato la domanda.
I condomini sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali.
Le corti territoriali hanno sottolineato come il divieto riguardasse solo l’affitto degli immobili sotto forma di pensione o albergo.

Pertanto, rimanevano consentite le ulteriori utilizzazioni, compresa la locazione a uso abitativo anche per brevi periodi.

Tale forma di locazione, peraltro, era quella consueta per gli immobili dei condòmini.
In seguito al ricorso in Cassazione proposto dai condòmini, la Corte ha deciso di rigettarlo.
“L’interpretazione del giudicato è congruamente motivata con riferimento al tenore complessivo della clausola annullata (…) che faceva divieto di ‘destinare i locali ad uso diverso di privata civile abitazione, attesa la destinazione dell’immobile a luogo di riposo e di villeggiatura e pertanto è fatto divieto di darli in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o di albergo, con ciò mettendosi in relazione il diverso uso intensivo dei locali allorché fossero stati destinati a pensione o albergo rispetto all’uso non abitativo in generale”.
La Cassazione ha inoltre precisato che quindi la motivazione della sentenza risultava effettivamente immune da errori giuridici.
Infatti, nel regolamento condominiale non si parlava di “un divieto assoluto di adibire i singoli vani dell’immobile ad uso diverso da quello di privata abitazione”.
Pertanto, la locazione per brevi periodi era consentita.
Per queste ragioni, non c’è stato nessun danno ai ricorrenti per via del regolamento condominiale.
Questo perché avrebbero potuto in ogni caso sfruttare economicamente gli immobili mediante la locazione stagionale che il regolamento condominiale non vietava.
 
 
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