Agevolazioni prima casa: ricorre l’applicazione del beneficio anche quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia

Con ricorso per Cassazione, il ricorrente denunciava la sentenza di rigetto della CTR Lombardia dell’azione proposta contro gli avvisi di liquidazione con i quali era stata recuperata l’imposta di registro conseguente alla revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa, sul presupposto della mancanza del requisito della impossidenza di altro immobile acquistato con gli stessi benefici, a nulla rilevando l’asserita inidoneità del preesistente immobile a costituire casa di abitazione.

La vicenda

Ebbene i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di dover dare continuità all’indirizzo già presente in giurisprudenza, peraltro conforme alla interpretazione della Corte costituzionale (ord. n. 203/2011), in base al quale, in materia di agevolazioni per l’acquisto della cosiddetta prima casa, la disciplina prevista dall’art. 1 del D.L. n. 16 del 1993 sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.
La valutazione deve essere soggettiva, in quanto occorre apprezzare le concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume rilievo “anche l’ubicazione dell’immobile posseduto”.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio sia per circostanze di natura oggettiva”, come nel caso di effettiva inabitabilità, che di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. (Cass. m. 2565/2018; n. 2418/2003).
In altre parole, non può essere ritenuto d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente sia al contempo proprietario dell’altro immobile, purché acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni ad essere destinato a sua abitazione”.
A ben vedere la decisione impugnata si era discostata da tali orientamenti; per tali motivi è stata cassata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “in tema di agevolazioni prima casa, l’idoneità della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato”.

La redazione giuridica

 
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