Forzata inattività lavorativa per un allenatore di calcio. I giudici della Cassazione ci spiegano quali sono le voci di danno risarcibili

In primo grado gli era stato riconosciuto il risarcimento del danno morale ed esistenziale, da prolungata inattività lavorativa, dichiarando la società di calcio, responsabile per la dequalificazione professionale subita dal ricorrente. Si trattava di uno sportivo che aveva cominciato la sua carriera, dapprima come calciatore e poi come allenatore e, infine come responsabile del settore giovanile alle dipendenze della S.S. Lazio.
Ma dal 2003 era stato messo in panchina.

Quindi il suo ricorso al giudice del lavoro.

Come anticipato, in primo grado, la sua domanda aveva ritrovato riconoscimento soltanto con riferimento al danno non patrimoniale; era invece, stata respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità.
Neanche dopo il ricorso in appello tale istanza aveva trovato accoglimento; cosicché la vicenda finiva direttamente ai giudici della Cassazione.
Tra gli altri motivi, il lavoratore censurava la sentenza d’appello per essersi discostata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7963 del 2012; n. 11430 del 2006; n. 4766 del 2006; n. 10 del 2002; n. 6265 del 1995) nel non considerare la forzata inattività di per sé quale fonte di danno ed aveva, anche, omesso di esaminare il demansionamento quale specifica voce di danno allegato dal lavoratore e non contestato dalla società.
Tale ultimo aspetto andava, diversamente, valorizzato nelle sue componenti patrimoniale e non patrimoniale. In altre pronunce la Corte di Cassazione aveva riconosciuto nei casi di forzata inattività, “la mortificante perdita di professionalità e di immagine professionale“; così realizzando un trattamento difforme di casi simili con inevitabile violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, che impongono la parità di trattamento e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Interessante è l’osservazione compiuta dai giudici della Cassazione in ordine alla richiesta di censura della sentenza impugnata per non aver ritenuto provato, tramite il ricorso a presunzioni, il danno patrimoniale alla professionalità.
Occorre premettere che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidato il principio che ritiene la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, quale inadempimento contrattuale.

Inadempimento e danno risarcibile: opportuna distinzione

È stato inoltre, precisato (cfr. anche Cass. 25743 del 2018; n. 1327 del 2015; n. 19785 del 2010) come dall’inadempimento datoriale non derivi automaticamente l’esistenza di un danno.
È importante, quindi, ribadire la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici della responsabilità contrattuale e, quindi tra il momento della violazione degli obblighi datoriali, e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere.
Ciò proprio in ragione del fatto che dall’inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale), che possono anche coesistere l’una con l’altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato.

La prova del demansionamento

La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore, attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008).
Con particolare riferimento al danno professionale di natura patrimoniale, poi, è stato precisato (S.U. n. 6572 del 2006) che esso può consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale e dunque, destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica si pone anche il danno conseguente alla perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno. Anche tale voce di danno richiede la prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, sono state, invece, frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.

La conferma della decisione impugnata

Secondo i giudici della Cassazione, la sentenza impugnata andava confermata, posto che la Corte d’appello si era attenuta ai principi di diritto sopra richiamati, specie nel momento in cui aveva addossato al lavoratore l’onere di allegazione e prova degli indici presuntivi del danno patrimoniale subito ed aveva ritenuto, invece, non adeguatamente assolto tale onere, sul rilievo che lo stesso lavoratore avesse espressamente formulato la domanda risarcitoria come relativa ad un danno in re ipsa.
Ricorso dunque rigettato con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

 
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