Il commento al quesito posto da un giudice al Ctu in relazione alla valutazione di un caso di responsabilità professionale medica sulla base di un giudizio di alta probabilità logica

“Specifichi in particolare l’esistenza o meno di un rapporto di causalità tra eventuali negligenze accertate e condizioni attuali di salute della parte ricorrente non solo valutando il coefficiente di ponderata probabilità statistica ma sulla base di un giudizio di alta probabilità logica (cfr Cass. 30/05/2017, n. 26922)”.

Questo il quesito formulato da un Giudice al Consulente tecnico d’ufficio nell’ambito di una causa civile in tema di responsabilità professionale medica.

Secondo l’analisi dell’Avv. Franco di Maria, contenuta nell’articolo “Giudici che sbagliano: errore di imperdonabile gravità”, si tratta per l’appunto di un grave errore.

Il magistrato, con riferimento al nesso di causa che deve esistere tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso, fa infatti riferimento al criterio “di alta probabilità logica”. Tale criterio è utilizzato esclusivamente in sede penale e mai in sede civile.

Ai fini del risarcimento del danno – sottolinea Di Maria – il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso si atteggia, nel processo penale e in quello civile, con modalità del tutto diverse.

In sede penale vige la regola ‘dell’alto grado di probabilità logica o di credenza razionale’. La percentuale di certezza tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso subito dal paziente, dunque, è assai vicina al 100%.

In ambito civile si fa invece riferimento a una soglia molto meno elevata di probabilità rispetto al penale, individuabile nella regola del “più probabile che non”. E’ pertanto sufficiente il 51% di probabilità e, a volte, anche meno.

L’applicazione della regola del processo penale a quello civile è stata severamente censurata anche dalla Suprema Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 4715/2008 gli Ermellini sottolineano “la radicale differenza tra la regola probatoria posta a presidio del processo penale” e “quella, affatto disomogenea, del “più probabile che non”.

Si rinvia all’articolo dell’Avv. Di Maria per il commento completo del caso.

 

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