E’ stato presentato, il 23 novembre 2016, a Palazzo Giustiniani nel corso della II Assemblea Nazionale sull’amianto, a prima firma Camilla Fabbri, il ddl per il Testo Unico sull’Amianto elaborato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano.

Il ddl arriva a 24 anni di distanza dalla Legge n. 257, con cui nel 1992, l’amianto veniva messo al bando.

L’obiettivo che si propone il provvedimento è quello di mappare tutto l’amianto presente nel territorio nazionale e censire le patologie correlate alla sua esposizione senza più discrepanze regionali.

All’interno del ddl sono presenti, inoltre, misure pensate per la riconversione delle aree industriali dismesse, per far sì che l’amianto divenga una occasione di sviluppo.

Sul piano processuale è stato previsto il raddoppio, sia dei termini delle indagini preliminari che della prescrizione nel caso dei processi per i reati di disastro, lesioni e morti per malattie derivate dall’absesto, nonché la facoltà di potersi avvalere del Patrocinio a spese dello Stato da parte delle vittime dell’amianto e dei loro familiari. E’ stato introdotto anche l’obbligo di ricorrere all’incidente probatorio per la testimonianza delle persone offese e per la perizia.

Il testo del ddl si compone di 128 articoli suddivisi in 8 titoli: 1) Disposizioni generali, 2) Tutela dell’ambiente, 3) Tutela della sicurezza del lavoro, 4) Tutela della salute collettiva, 5) Misure previdenziali, 6) Incentivi per le operazioni di bonifica, 7) Agenzia Nazionale Amianto, 8) Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni.

Il ddl si propone, quindi, di riordinare, coordinare e integrare tutta la normativa in materia di amianto.

Una delle novità più importanti è rappresentata dall’obbligo di denuncia e di bonifica, esteso a tutti gli edifici, sia pubblici che privati.

Il provvedimento individua il soggetto titolare degli obblighi di bonifica nel proprietario dell’edificio o dei beni da bonificare, e, per i condomini, nella figura dell’amministratore.

E’ stato, pertanto, introdotto per la prima volta un soggetto cui fa capo l’obbligo di bonifica non solo del luogo di lavoro ma anche dell’ambiente di vita.

Altra novità degna di rilievo è l’introduzione dell’obbligo di valutazione del rischio e di denuncia degli edifici che possono emanare fibre di amianto e ciò per consentire la mappatura da parte delle regioni e delle Asl , il cui compito sarà quello di formulare un piano regionale ad hoc.

Si estende la platea delle attività di lavoro oggetto di tutela poiché vengono prese in considerazione anche le attività che espongono ad un rischio indiretto e quelle che possono causare un rischio per l’ambiente esterno. Il datore di lavoro, quindi, dovrà tenere conto non solo della salute dei dipendenti ma anche di quella della collettività.

Per ciò che concerne le misure previdenziali, il ddl stabilisce che ai fini del beneficio pensionistico per i lavoratori esposti all’amianto, per un periodo non inferiore a 10 anni, l’Inail debba computare anche i permessi, le ferie, le festività, le malattie, l’infortunio o la cassa integrazione.

I medici e le Asl sono obbligati a trasmettere ai Centri operativi regionali (Cor) le informazioni acquisite, una volta accertata una patologia correlata all’esposizione all’amianto, e ciò al fine di consentire l’inserimento dei dati nel registro tumori presso l’Inail (ReNaM).

Per i medici e le Asl che non si atterranno a tale adempimento è stata introdotta la sanzione dell’omissione di referto e quella di omissione d’atti di ufficio per il centro che non registra.

E’ stato istituito dal testo unico un nuovo soggetto, l’agenzia Nazionale dell’Amianto il cui scopo è quello dell’acquisizione dei censimenti e dei piani regionali. L’Agenzia provvederà, inoltre, alla formazione del personale ispettivo e tecnico, al coordinamento nazionale della vigilanza e alla costituzione dell’albo dei consulenti tecnici e dei periti.

Avv. Maria Teresa De Luca

(Foro di Taranto)

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