Accolta l’impugnazione, proposta da un condomino, della delibera assembleare con cui era stato nominato l’ amministratore di condominio

Aveva agito in giudizio per vedere dichiarata la nullità della delibera con cui l’assemblea aveva nominato l’ amministratore di condominio. Il condomino, in particolare, invocava la nullità dell’atto in quanto priva della specifica relativa al compenso della persona indicata.

A fondamento della sua tesi richiamava l’art. 1129 del codice civile. Tale norma sarebbe tassativa nello stabilire la nullità della nomina dell’amministratore “in assenza della specificazione analitica del compenso a quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere”.

Il condomino evidenziava, inoltre, che con la sentenza n. 4294/2016, il Tribunale di Milano aveva chiarito la motivazione della disposizione contenuta nell’art. 1129 c.c.. Questa “mira a garantire la massima trasparenza ai condomini” rendendoli edotti, al conferimento del mandato, delle voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio.

Inoltre, per il Giudice meneghino, la norma “si applica sia nel caso di prima nomina dell’amministratore che nel caso delle successive riconferme”.

Il Tribunale di Massa, con sentenza del 6 novembre 2017, ha ritenuto effettivamente di dover aderire alle argomentazioni proposte.  Nel verbale di assemblea, infatti,  non vi era alcuna determinazione circa il compenso dell’amministratore. Il fatto che fra le voci di spesa fosse genericamente indicata una somma complessiva, per nulla dettagliata, appariva del tutto irrilevante.

Per il Giudice non risultava soddisfatta “quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità”  richiesti dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dalla normativa. Il Tribunale ha precisato, inoltre, che il preventivo di spesa rappresenta una semplice stima dei costi, “che potrebbe anche essere variata in sede di consuntivo”. Esso “non rappresenta invece quell’assunzione di un obbligo negoziale da parte dell’amministratore in ordine al corrispettivo che oggi appare indispensabile” secondo l’art. 1129 c.c. Di qui l’accoglimento della domanda del condomino, in quanto fondata, e la conseguente dichiarazione di nullità della delibera impugnata.

 

Leggi anche:

POSTI MACCHINA CONDOMINIALI, DIRITTO RIVENDICABILE SOLO DAL CONDOMINO

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui