In caso di annullamento di dimissioni presentate da un lavoratore subordinato, le retribuzioni a esso spettanti vanno calcolate dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità dell’atto unilaterale dismissivo

La vicenda

Nel 2017 la Corte d’appello di Genova aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale datrice di lavoro a risarcire ad un proprio dipendente il danno da annullamento delle dimissioni in misura pari alle retribuzioni che egli avrebbe dovuto percepire dalla data della messa in mora, e non da quella della domanda giudiziale.
Avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per Cassazione l’ASL censurando l’illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge.
Dall’altra parte, l’originario ricorrente con controricorso, denunciava la violazione degli artt. 429 e 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale maggiorato gli importi liquidati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

La decisione

Ebbene, i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dall’azienda sanitaria confermando il consolidato principio di diritto secondo cui, “nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato, le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, le quali, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa”.
Al contrario, risulta conseguentemente superato il diverso principio (espresso dall’isolata Cass. n. 8886 del 2010) al quale si era uniformata la Corte di merito, secondo il quale, in fattispecie di annullamento delle dimissioni, le retribuzioni dovrebbero spettare con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte di merito e la condanna del datore di lavoro a risarcire il danno patito dal ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate a decorrere dalla data della sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità delle dimissioni.

La redazione giuridica

 
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