L’art. 18 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha dettato nuove norme in materia di APE sociale; tutti i dettagli in una circolare dell’Inps

L’Ape sociale, introdotta dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017, è una indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps a determinate categorie di soggetti per accompagnarle fino alla fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Tale indennità è erogata a domanda dell’interessato e a condizione che quest’ultimo abbia compiuto almeno 63 anni di età e che non sia già titolare di pensione diretta in Italia o all’estero.

I requisiti

Possono essere soggetti beneficiari del sussidio, tutti i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

a)    siano disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b)    siano soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)    siano invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

d)     siano dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle seguenti attività lavorative:

·         operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

·         conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

·         conciatori di pelli e di pellicce;

·         conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

·         conduttori di mezzi pesanti e camion;

·         personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

·         addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

·         insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;

·         facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

·         personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

·         operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le attività si intendono svolte in via continuativa quando non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell’APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che esse siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta.

La circolare n. 15 INPS

Con una circolare a firma del Direttore Generale Gabriella Di Michele, lo scorso 1° febbraio l’Inps, Direzione Centrale Pensioni, ha fornito istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all’APE sociale.

Sono stati forniti, inoltre, chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018.

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. In particolare, l’articolo 18 del citato decreto ha dettato nuove norme in materia di APE sociale

Dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in commento – fa sapere l’Inps –, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n. 232/2016, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

Istruzioni per la valutazione dei requisiti di accesso all’APE

Quanto alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, l’Istituto di previdenza nazionale ha richiamato le precedenti indicazioni già fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia ed, in particolare, quelle contenute nella circolare n. 34/2018.

Cosicché, i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.

Per le domande presentate, invece, oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2019, esse saranno prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie.

A tal riguardo si rende noto che “l’autorizzazione di spesa prevista in materia di Ape sociale è stata incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020; 142,8 milioni di euro per l’anno 2021; 104,1 milioni di euro per l’anno 2022; 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024”.

I termini delle comunicazioni Inps ai richiedenti

Nella stessa circolare sono indicati anche i termini entro i quali l’Inps dovrà comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica: ·

– 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;

– 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;

– 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

In presenza di tutti i requisiti l’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Da ultimo si precisa che i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione.

La redazione giuridica

 

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