L’arbitro, nell’esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare; è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento di gioco

Senonché la compilazione del referto di gara costituisce l’atto ufficiale che contiene il resoconto dell’arbitro, sui fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite.

Con sentenza n. 597 del 2015, depositata il 12 novembre 2015, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato, in solido, un arbitro di calcio iscritto all’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e un commissario della CAN D (Commissione Arbitri Nazionale per le partite di serie D), al risarcimento del danno erariale, determinato in Euro 271.677,07, in favore del CONI, in relazione ad una partita giocata tra due squadre della categoria citata, il cui risultato rientrava tra quelli rilevanti per il concorso pronostici “Totogol”.

Cos’era accaduto?

Il danno in contestazione era derivato dal fatto che, nonostante la partita fosse stata sospesa dall’arbitro nei minuti finali, a seguito della quinta espulsione di un calciatore (e ciò a norma di regolamento, che prevede un minimo di sette giocatori per squadra), il risultato considerato ai fini della combinazione vincente del predetto concorso pronostici era stato quello di 1 a 0 in favore dell’altra squadra (…) (punteggio in atto al momento della sospensione).

In realtà, in base ad un secondo referto arbitrale inviato, su impulso del commissario, siffatta espulsione era stata collocata temporalmente a partita già conclusa.

Senonché, una volta accertato dalla Corte federale della FIGC che la partita era stata, invece sospesa, il CONI aveva provveduto a risarcire, per un totale di circa un miliardo e mezzo di lire, tutti quei partecipanti al concorso “Totogol” che avevano presentato ricorso, essendo interessati a far valere l’avvenuta sospensione della gara ed il conseguente diverso risultato convenzionalmente previsto in tal caso dal regolamento del concorso, cioè lo stesso della prima partita tra quelle in elenco nella relativa giornata (nella specie, 2 a 2).

Nel pronunciarsi sulla vicenda in esame, la Corte dei Conti aveva riconosciuto implicitamente l’esistenza della giurisdizione contabile sulla materia. Nella sentenza, impugnata ha, poi aggiunto che la giurisdizione contabile va rinvenuta essenzialmente in relazione al fatto che la condotta ascritta agli appellanti “ineriva la gestione di un concorso pronostici da parte del CONI, ossia un’attività che traeva con sé l’uso di risorse pubbliche: circostanza della quale gli appellanti, pur non rivestendo la qualità di pubblici ufficiali, erano senz’altro consapevoli nel momento in cui perpetrarono le condotte illecite”.

Cosa dice a tal proposito la giurisprudenza di legittimità?

Le Sezioni Unite

Dopo il giudizio dei giudici contabili, la vicenda è stata sottoposta al vaglio della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 328/2019).

A detta dei ricorrenti, è errata l’affermazione della giurisdizione contabile.

A tal proposito, osservano che non solo l’arbitro non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ma che, al fine della configurabilità della responsabilità contabile, sicuramente, nella fattispecie in esame, manca alcuna relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico che ha subito il danno: e ciò pur nell’accezione più lata di rapporto di servizio, atteso che l’arbitro è soggetto estraneo alla struttura organizzativa della P.A. e si trova ad operare, rispetto alla “gestione pronostici”, nel quadro di un mero ed occasionale rapporto libero professionale svolto per altre precipue finalità, con conseguente evidente difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

La decisione

Secondo i giudici Ermellini, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza delle sezioni unite quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale – che ben può essere un soggetto privato – e l’ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.

La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d’impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l’attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell’apparato organizzativo e nell’iter procedimentale dell’ente, sì da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (cfr., nei sensi anzidetti, tra altre, Cass., Sez. U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663).

Sulla base di tali principi, è stata confermata la decisione della Corte dei Conti in ordine alla configurazione della responsabilità contabile dell’arbitro e commissario in ordine al danno economico subito dal CONI, nella vicenda in esame.

L’arbitro di calcio non è pubblico ufficiale; è associato all’AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico).

Quel che essenzialmente rileva, è che l’arbitro, nell’esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento di gioco.

Senonché la compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l’atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite.

Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che l’arbitro è investito di fatto di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche: sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l’ente pubblico sopra indicate, idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti.

La Redazione Giuridica

 

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