Esiste il diritto per la persona sottoposta agli arresti domiciliari di coltivare rapporti affettivi ed intimi, come quelli con la propria fidanzata, sebbene sia stato disposto il divieto accessorio di comunicare con persone estranee al nucleo familiare? 

La vicenda

L’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione aggiuntiva del divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi
Ricorreva per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva respinto la sua richiesta di autorizzazione a ricevere, presso il luogo di detenzione, le visite della fidanzata, al fine di intrattenere con questa una relazione affettiva e sessuale.
L’impugnativa era stata affidata ad un unico motivo di censura, con il quale denunciava, promiscuamente, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame aveva – a sua detta – illegittimamente privato ad libitum il soggetto ristretto, del diritto di coltivare rapporti affettivi ed intimi, come del resto raccomandato da fonti internazionali vincolanti per l’ordinamento interno.

Cosa ne pensano al riguardo, i giudici della Cassazione?

Il ricorso formulato dalla difesa dell’indagato è stato respinto perché ritenuto inammissibile per le seguenti ragioni.
Preliminarmente gli Ermellini chiariscono i termini di applicazione della misura cautelare oggetto di causa e ribadiscono che “la disposizione del divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare accede a quella che dispone gli arresti domiciliari, ma ha una sua propria autonomia, per la sua specifica e aggiuntiva efficacia afflittiva: ciò implica che tanto la sua adozione, che le sue eventuali modifiche devono essere oggetto di espressa e motivata statuizione” (Sez. 4, n. 20380/2017).
La ragione ispiratrice dell’art. 284, comma 2, cod.proc.pen., in effetti , va colta nella necessità di consentire di regolare le forme di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari e di conformarne il concreto regime modale, attraverso limiti o divieti per l’imputato di comunicare con persone estranee al nucleo dei suoi familiari coabitanti ovvero con persone che stabilmente lo assistano, in riferimento alla riconosciuta esistenza di peculiari esigenze cautelari, sia di natura endoprocessuale che di prevenzione sociale, volte a scongiurare il pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie di quelli ascritti al soggetto in stato di custodia domiciliare (Sez. 6, n. 3516 del 15/10/2008).

La specificità del caso concreto

Ebbene, nella vicenda in esame andava preso atto della specificità del caso concreto, del grave quadro cautelare tracciato a carico dell’imputato, condannato, con doppia conforme, per i reati di associazione per delinquere e di furto aggravato, e non privo di precedenti penali specifici.
Pertanto, la corte territoriale aveva condivisibilmente negato l’autorizzazione richiesta, quella cioè di coltivare relazioni affettive con persona diversa dai propri conviventi nel regime di detezione domiciliare; senza che ciò comportasse alcuna violazione di norme internazionali.
E, in ogni caso, l’assenza di una specifica “previsione di un’autorizzazione concedibile al cautelato domiciliare di coltivare la propria affettività con persona diversa dai propri conviventi, ove gli sia imposto il presidio di maggior rigore di cui all’art. 284, comma 2, cod.proc.pen., deve essere interpretata come sintomo della volutas legis di escludere che tale preteso diritto sia bilanciabile con le esigenze cautelari sottese alla restrizione preventiva della libertà personale”
Tale assunto trova conferma nel comma successivo ove, al contrario, il legislatore ha ritenuto, parzialmente bilanciabili con le esigenze cautelari, le «indispensabili esigenze di vita» dell’imputato ovvero «la situazione di assoluta indigenza in cui questi versa» in funzione della concessione dell’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione.
Niente da fare dunque, per il detenuto: le sue esigenze di natura affettiva e sessuale non potevano essere soddisfatte!

La redazione giuridica

 

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