La Corte di Appello di Firenze con propria sentenza aveva confermato la condanna già emessa dal giudice di primo grado nei confronti del direttore di un noto quotidiano nazionale e di una sua giornalista, entrambi imputati per il reato di diffamazione aggravata legata alla pubblicazione di un articolo “scandalistico”

L’accusa era quella di aver pubblicato un articolo dal titolo “Chirurgia: un reparto allo sbando” a firma della giornalista coimputata, e dal contenuto gravemente offensivo dell’onore e del decoro del primario protagonista della vicenda.

Nel pezzo si denunciava che il reparto di chirurgia generale dell’ospedale in questione era gestito da semplici “specializzandi” e non da medici “strutturati”, in tal modo accusando il dirigente di affidare il reparto a medici non sufficientemente esperti e che le corsie e i bagni erano sporchi.

Il contenuto diffamatorio dell’articolo era peraltro corroborato dal titolo, suggerito proprio dal direttore del giornale.

Ma a detta della difesa, la giornalista lungi dal commettere reato, aveva agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In realtà l’origine di quel pezzo era stata una lettera anonima di denuncia giunta in redazione.

La donna peraltro aveva sostenuto in giudizio di essersi recata presso l’Ospedale per verificare lo stato dei luoghi e tentare di parlare con la caposala, di contattare il cd. tribunale del malato ed il sindacato degli infermieri, prima di scrivere l’articolo.

Inoltre il contenuto dell’articolo non poteva dirsi diffamatorio in quanto non contenente espressioni offensive né della persona né della professionalità del primario ma si limitava, piuttosto, ad evidenziare le difficoltà derivanti dalle scarse disponibilità all’interno della struttura.

Senza contare poi, che vi era l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia e la continenza espositiva.

La decisione della Cassazione

Ma i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso evidenziando che il contenuto diffamatorio dell’articolo era inequivocabile.

E avevano fatto bene i giudici della corte territoriale ad escludere la causa di giustificazione del diritto di cronaca, dal momento che mancava sia il requisito della verità dei fatti narrati, sia il requisito della continenza.

Ed invero, la giornalista risultava aver tratto le informazioni riversate nell’articolo, da una lettera anonima che era stata inviata ad alcuni quotidiani, nonché al primario del reparto e alla caposala , addirittura riportando alcune frasi in forma virgolettata, senza avere in alcun modo verificato la notizia, risultata, peraltro, infondata, in quanto le indagini dei NAS avevano accertato una situazione organizzativa ed igienica impeccabile, e l’attività degli specializzandi era sempre affiancata a quella dei medici “strutturati”.

La giornalista, inoltre, non aveva richiesto – come affermato nel ricorso difensivo – le dovute informazioni al direttore della struttura ospedaliera né alla caposala.

Non era stata neppure approfondita la provenienza della missiva anonima né la verità dei fatti in essa affermati e automaticamente riversati nell’articolo.

L’esimente del diritto di cronaca

Come più volte ripetuto dalla Corte di Cassazione in tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della notizia riportata, necessario ai fini della operatività della esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., non è soddisfatto nel caso in cui il giornalista faccia riferimento ad una “vox populi“, perché questa, in considerazione della sua intrinseca vaghezza e del suo insuperabile carattere impersonale, non può ragionevolmente costituire una fonte da usare legittimamente nell’esercizio del diritto/dovere di informare (Sez. 5, n. 21840 del 11/02/2014); inoltre, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017).

Onere di approfondimento e verifica che – affermano i giudici della Cassazione – non risulta in alcun modo essere stato assolto dalla giornalista.

Condanna confermata in via definitiva!

La redazione giuridica

 

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