Nel 2013 il Tribunale di Venezia aveva respinto l’azione risarcitoria proposta dai ricorrenti nei confronti dell’ASL, ove era deceduto il proprio congiunto

Gli istanti riferivano che nel maggio del 2009, mentre alla guida della propria auto insieme alla moglie e alla figlia, l’uomo avvertiva un forte “dolore al fianco sinistro”, cosicché decideva di recarsi in pronto soccorso. Ma poco dopo veniva mandato a casa con la prescrizione di un controllo del medico curante e la somministrazione di un antidolorifico, in via intramuscolare.
Nuovamente colto da malore, il paziente si recava alla guardia medica, ma questa volta fu troppo tardi. Dopo qualche tempo senza neppure essere sottoposto all’intervento di defibrillazione per l’assenza di personale sanitario competente, questi moriva.

L’azione penale

I congiunti della vittima decisero perciò, di sporgere denuncia-querela contro ignoti. Ma l’instaurato procedimento penale si concludeva con un provvedimento di archiviazione, che recepiva le conclusioni dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica.
Nell’elaborato si leggeva chiaramente che “la grandezza statistica della probabilità che il paziente, giunto nuovamente in pronto soccorso e sottoposto a defibrillazione si sarebbe salvato, da un punto di vista penalistico, non assurge[va] ai richiesti parametri della «ragionevole certezza»” dell’esito salvifico, potendo, nondimeno, “trovare ampia dignità in responsabilità civile, a fronte dell’assunto giuridico del cosiddetto «più probabile che non»“.

L’azione civile

E infatti, i congiunti della vittima decisero di adire il giudice civile, chiedendo che la predetta ASL fosse condannata a risarcire tutti i danni patiti dal loro congiunto, per il fatto del personale operante presso il suddetto Presidio di Guardia Medica.
E il giudice di primo grado accolse la loro istanza, ma l’esito non fu confermato in appello.
Per la corte territoriale la struttura sanitaria non aveva alcuna responsabilità e perciò, la mandò indenne da qualsiasi obbligo risarcitorio.
In particolare, secondo la corte d’appello di Venezia, il giudice di primo grado aveva errato nell’aver attribuito rilevanza causale “al fatto della mancata presenza del medico presso il PS al momento dell’episodio, presumibilmente ischemico, che lo condusse al decesso e, quindi, al fatto del mancato utilizzo tempestivo del defibrillatore”.
Ma in realtà tale omissione, imputata ai sanitari del Presidio di Guardia Medica, “non si era inserita nella serie causale che aveva, poi, condotto all’evento di danno, potendosi configurare al massimo, come una sorta di «occasione mancata», riferita al luogo di soccorso, in collegamento con il mancato utilizzo del defibrillatore”, ovvero una circostanza “priva di efficacia causale o concausale”.
Non vi era infatti, alcun riscontro probatorio circa la presenza di personale di PS pronto ad intervenire immediatamente con il defibrillatore e, soprattutto – aggiungevano i giudici dell’appello –  “non è dato sapere” (essendo “impossibile dirlo”, – – secondo la stessa valutazione fatta dal consulente del Pubblico Ministero in sede penale) se il suo utilizzo “sarebbe stato salvifico”, e ciò anche in ragione del fatto che “il decesso era stato quanto mai improvviso e repentino”.

Il ricorso per Cassazione

Per la cassazione della sentenza agivano in giudizio gli originari istanti, parenti della vittima.
Interessante il primo motivo di ricorso: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 2697 cod. civ.”, oltre che “del principio della c.d. vicinanza dell’onere della prova, in ambito di responsabilità civile del medico”.
A detta gli istanti, la sentenza impugnata non si sarebbe curata di accertare se la diligenza dei sanitari della Guardia Medica fosse stata provata (come era suo onere) dalla convenuta, così realizzando una prima violazione del principio della vicinanza della prova.
Costoro, infatti, si limitarono, chi a consigliare un controllo del medico curante (eventualmente anche per un’impegnativa di elettrocardiogramma), chi invece a somministrare una terapia con antinfiammatori, senza disporre essi stessi l’elettrocardiogramma, o ulteriori rilievi medici, così mostrando di reputare “non grave né urgente la situazione clinica del paziente”.
Contestavano, inoltre, l’affermazione della Corte veneziana secondo cui “non vi è riscontro probatorio circa la presenza di personale di PS pronto ad intervenire immediatamente con il defibrillatore e, soprattutto, non è dato sapere” se il suo utilizzo “sarebbe stato salvifico”, atteso che l’incertezza sulla sussistenza del nesso causale grava sul presunto danneggiante (struttura/medico) e non sul paziente.

Il doppio ciclo del nesso causale

I giudici della Cassazione, investiti del caso in esame, preliminarmente hanno fatto memoria del principio di diritto secondo il quale, in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle.
Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)“.
Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Perciò, se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile” (Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017).

L’onere della prova dei ricorrenti

Ebbene, alla luce di tali principi, era chiaro, nel caso in esame, che gli eredi del defunto avrebbero dovuto dimostrare che l’omissione addebitata ai sanitari fosse stata “più probabilmente che non” la causa del decesso, ovvero, che l’intervento omesso (da intendersi, come meglio si dirà più avanti, non nella sola sottoposizione del paziente alla defibrillazione) avrebbe “più probabilmente che non” scongiurato l’evento letale.
Sotto questo profilo, dunque, non coglieva nel segno la loro censura inerente la prova del nesso causale tra evento dannoso e condotta dei sanitari, gravante a loro giudizio, sul danneggiante (struttura/medico) e non anche sul paziente.
Ma allo stesso tempo, anche la sentenza impugnata non aveva fatto buon governo delle norme esistenti in materia di accertamento del nesso causale, avendo operando una “segmentazione” della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria, indicata dagli attori come potenzialmente idonea a cagionare il decesso del loro congiunto.
Per intenderci, la Corte lagunare avrebbe incentrato la propria valutazione esclusivamente sull’ultimo episodio, in cui l’uomo ebbe a rivolgersi ai medici del Presidio della Guardia Medica, limitando la propria indagine alla verifica se, prontamente inviato presso il Pronto Soccorso, sarebbe stato possibile sottoporlo ad un intervento “salvifico”, mediante defibrillazione.
Il giudizio finale avrebbe dovuto, invece, tenere conto di tutta la vicenda sin dal momento in cui il paziente fece il suo primo ingresso in pronto soccorso e successivamente, mandato a casa con la somministrazione di semplice antidolorifico.

La decisione

Errato dunque, è considerare – come, invece, ha fatto la corte di merito – la mancata presenza del personale medico presso la struttura del Pronto Soccorso, come una mera “occasione mancata”, o come circostanza estranea alla “serie causale che ha condotto all’evento di danno”, trattandosi, invece, soltanto dell’ultimo anello di una catena di omissioni che andavano tutte adeguatamente indagate, specie di fronte delle risultanze della consulenza tecnica disposta in sede penale e ritenuta, peraltro, sufficiente dal primo giudice per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Nella relazione tecnica, era infatti, emerso che fossero ipotizzabili, con riferimento alla morte del paziente, profili di responsabilità per il delitto di omicidio colposo, sebbene tali elementi non erano sufficienti a superare il ragionevole dubbio, ma comunque rilevanti civilisticamente, a fronte dell’assunto giuridico del cosiddetto «più probabile che non»”.
E, invero, “in presenza di una situazione in cui risultava quantomeno un principio di prova, offerto dagli attori, in ordine alla ricorrenza del nesso causale tra condotta dei sanitari (e, per essi, della struttura convenuta) e l’evento dannoso, il ricorso ad un simile accertamento tecnico si palesava come necessario, e ciò sulla scorta del principio secondo cui, “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione «percipiente»”, purché a condizione che “essa veda su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone”, giacché, anche quando la consulenza “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova”, resta pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620).
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato nuovamente accolto con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di Appello di Venezia, per un nuovo esame di merito, attenendosi ai principi sopra meglio identificati.

La redazione giuridica

 
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