Il diritto è riconosciuto quando il coniuge, anche se potenzialmente capace di lavorare, riscontra ostacoli nella ricerca di un’occupazione

Ritenendo eccessivamente basso l’importo dell’assegno divorzile stabilito dal Tribunale di Trieste (350 euro), una donna era ricorsa in appello contro la decisione presa dal giudice di primo grado nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che l’importo venisse elevato a 1000 euro.
Il giudice di secondo grado aveva accolto solo parzialmente la richiesta, fissando a 600 euro la cifra che il marito dove corrispondere alla ex moglie. Ma l’uomo, a sua volta, aveva impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione.
Il ricorso, in particolare, si fondava sull’argomentazione secondo cui la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 5 della legge n. 898/1970 sul divorzio, “in relazione alle modalità di applicazione del criterio di durata del matrimonio come parametro per la quantificazione dell’assegno divorzile”.
Più specificamente, il giudice di secondo grado, nel rideterminare l’importo dell’assegno, avrebbe dato rilievo ai trentacinque anni di durata del matrimonio, senza tenere in considerazione il consolidato principio secondo cui si deve far riferimento alla durata della comunione legale (nel caso in esame di durata pari a 19 anni) che cessa con la separazione personale.
Inoltre, secondo il ricorrente la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe stata contraddittoria, dando rilievo alla circostanza per cui la moglie avrebbe “dedicato alla famiglia e all’impresa del coniuge la propria attività senza ricevere sostentamento”, ma omettendo di valutare la circostanza che la donna, dal momento della separazione giudiziale, non si era mai attivata per reperire un’attività lavorativa remunerata.
La Suprema Corte, con sentenza n. 4100/2017, ha ritenuto tuttavia di non aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettandone il ricorso. Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte d’appello aveva deciso in piena coerenza con il principio di diritto secondo cui l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi: nella prima il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, “raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto”; nella seconda fase procede poi “alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Quanto alla disoccupazione della donna, i Giudici del Palazzaccio hanno rilevato invece che tale condizione fosse dovuta alla crisi economica e occupazionale generale, nonché alla difficoltà di entrare nel mondo del lavoro da parte della signora, che aveva oltre sessant’anni di età ed era priva di una specifica qualifica, avendo sempre svolto la propria attività nell’ambito della famiglia.
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