Il ddl all’esame della camera propone un assegno divorzile che compensi la disparità economica tra i coniugi formatasi all’atto del divorzio.

È allo studio una compensazione economica tra i coniugi per l’assegno divorzile.
Lo prevede la proposta di legge n°4605 all’esame della Commissione Giustizia alla Camera.
La proposta di legge prevede di modificare l’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n° 898 che disciplina proprio l’assegna divorzile.

La situazione attuale. 

I casi giurisprudenziali in materia di divorzio evidenziano una disparità economica di fondo tra i due coniugi. Da un lato si ha un’eccessiva entità dell’assegno disposto a favore del sesso debole. Dall’altra si hanno le difficili condizioni di vita in cui si ritrova il coniuge che deve versare l’assegno divorzile.
Secondo i relatori della proposta di legge, questa disparità si deve alla consolidata interpretazione che si fa della norma sull’assegno matrimoniale.
I giudici stabiliscono l’entità dell’assegno presupponendo l’assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita consolidato nel matrimonio.

Il problema interpretativo

La Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 ha stabilito l’abbandono del criterio del tenore di vita per la determinazione dell’assegno divorzile.
Il criterio del tenore di vita è stato sostituito con la valutazione dell’autosufficienza economica del partener.
Secondo il nuovo indirizzo, l’ex coniuge che non percepisca quanto è strettamente necessario per vivere può pretendere solamente gli alimenti, senza far riferimento al tenore di vita.
Altri giudici hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell’assegno divorzile, perseguendo ancora il criterio del tenore di vita.

Assegno divorzile senza disparità economiche

La proposta prevede di sostituire il sesto comma dell’art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Le modifiche proposte si applicheranno non solo allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma anche delle unioni civili.
L’assegno divorzile disposto a seguito dello scioglimento o della cessazione del matrimonio dovrà compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento crea nelle condizioni di vita dei coniugi.
 
 
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