In materia di convocazione dell’assemblea della comunione ereditaria, il termine di un solo giorno di preavviso non può ritenersi congruo per consentire ai comunisti di partecipare informati e per consentire loro di attivarsi per una personale partecipazione o per delega

Il caso

Con atto di citazione introduttiva del giudizio, l’attrice esponeva di essere comproprietaria iure ereditatis con le convenute di alcuni immobili e, che nei giorni precedenti si era tenuta un’assemblea della comunione ereditaria alla quale non aveva partecipato.

Le delibere assunte in tale data dovevano pertanto, ritenersi non valide, in quanto, fra l’altro, non erano stati rispettati i giorni liberi di preavviso.

L’istante, concludeva chiedendo che le impugnate delibere fossero annullate e che nulla doveva in base alle stesse.

Si costituiva in giudizio, la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

Nel corso del giudizio era, infatti, emerso che una successiva delibera aveva sostituito quelle impugnate.

La questione giuridica

La questione è interessante perché richiama il tema del rispetto dei termini di preavviso per la convocazione delle assemblee della comunione ereditaria e, dunque, per la validità della delibere ivi adottate.

Ebbene, il Tribunale di Roma, investito della causa in questione, con sentenza n. 20212 del 23 ottobre 2018, dichiarava cessata la materia del contendere avuto riguardo alla domanda avanzata dall’attrice.

Come era, emerso dalle allegazioni prodotte in giudizio dalle parti, la successiva delibera aveva sostituito quella impugnata con la conseguenza che quest’ultima non poteva più ritenersi idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa (v. Cass. 11961/04 e Cass. 10344/09) né sotto il profilo della validità/invalidità della delibera impugnata né sotto il profilo delle sue ‘conseguenze’ per effetto della sua successiva ‘sostituzione’ non potendo, la delibera sostituita da altra di identico tenore, produrre ulteriormente effetti.

A ciò deve aggiungersi che è errata l’affermazione (fatta dalla difesa della parte attrice) secondo la quale, in caso di identità di delibere, non vi è ’necessità di impugnare la successiva’. Ciò perché la delibera ‘successiva’ costituisce nuova manifestazione di volontà della comunione che supera la prima mentre l’impugnazione della prima non vale a superare gli eventuali vizi della seconda che ben possono essere diversi e devono essere fatti valere con specifica ulteriore impugnazione.

La decisione

Il Tribunale capitolino ritiene invece, astrattamente fondata l’eccezione sollevata dalla attrice, volta a conseguire una pronuncia di annullamento delle delibere assunte in sua assenza, in quanto non sarebbero stati rispettati i termini liberi di preavviso che debbono decorrere fra la data della ricezione della convocazione e la data fissata per la tenuta dell’assemblea.

Deve infatti, rilevarsi che trattandosi di comunione ereditaria e non vertendosi in ipotesi di condominio negli edifici, non si applica la norma di cui all’art. 66 disp att cc (norma speciale) ma la disposizione di cui all’art. 1105 cc che non prevede un termine di convocazione ma demanda al giudice la valutazione della congruità del termine in concreto concesso (Cass. 9291/92, Cass. 26408/08 e Cass. 29747/17).

Dagli atti prodotti in giudizio, era emerso che l’avviso di convocazione dell’assemblea sarebbe stato recapitato concedendo un solo giorno libero prima dell’assemblea. Ebbene, tale termine (di un solo giorno libero) non può ritenersi congruo per consentire ai comunisti di partecipare informati e per consentire loro di attivarsi per una personale partecipazione o per delega, che deve essere rilasciata per iscritto, previa individuazione del soggetto incaricato a partecipare per conto di altri. La necessità della concessione di più di un giorno libero si appalesa necessaria per quanto emerge dalla comune esperienza laddove sia necessario organizzarsi per la partecipazione o per l’individuazione di altro soggetto cui conferire delega scritta.

 

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