È legittimo il licenziamento del dipendente che, con condotta intenzionale e reiterata nel tempo, viola le formalità previste dal contratto collettivo applicato in azienda per la giustificazione delle assenze

La vicenda

La Corte d’appello di Cagliari aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare intimato da una società ad un proprio dipendente.

Gli elementi istruttori raccolti, di fonte documentale, avevano confermato integralmente i fatti oggetto della contestazione nonché gli episodi precedenti, contestati a titolo di recidiva e già sanzionati con provvedimenti di carattere conservativo, tutti concernenti il mancato rispetto delle formalità previste dal contratto collettivo applicato in azienda (settore elettrico) per la giustificazione delle assenze.

Tale reiterato ed intenzionale comportamento, a giudizio dei giudici di merito, era “di notevole gravità” e tale da arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, posta nella condizione di non poter mai attivare il controllo ispettivo previsto in caso di malattia del dipendente.

L’esame degli inadempimenti contestati al dipendente evidenziava una precisa metodica: la comunicazione effettuata entro le prime due ore dell’orario base (come richiesto dall’art. 28 del CCNL applicato) era sempre prossima alla scadenza di queste, nonostante egli fosse pienamente a conoscenza della propria malattia e, dunque, della circostanza che non si sarebbe recato al lavoro, essendo comunque già in ritardo rispetto all’orario di ingresso.

Per altri giorni invece, la comunicazione era effettuata oltre l’orario consentito. Inoltre, la malattia si manifestava sempre il giovedì e durava anche il venerdì, salvo riprendere il lunedì e durare uno o due giorni ancora. Ed ancora il certificato medico -se comunicato – veniva comunicato sempre in ritardo e senza neppure coprire tutti i giorni fruiti.

Senza contare poi, di alcuni giorni di assenza che non erano neppure mai stati giustificati.

La decisione

La sentenza è stata confermata dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 18283/2019).

Ed invero, la decisione impugnata dopo aver fatto una analitica ricognizione di tutti i singoli comportamenti negligenti addebitati al ricorrente, aveva affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate.

La sentenza era pertanto, immune da vizi. Cosicché, il ricorso principale è stato rigettato ed accolto invece, quello della società datrice di lavoro.

La redazione giuridica

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