Spesso l’avvocato dell’assicurato si chiede perché l’assistito avrebbe stipulato una assicurazione che, secondo l’assicuratore, non coprirebbe nulla.

La sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione n. 17581 del 3 settembre 2015 afferma un principio fondamentale e molto spesso dimenticato.
“Nella interpretazione delle clausole contrattuali”, si legge, “non ci si può limitare al senso letterale delle parole ma occorre ricercare e far riferimento alla volontà delle parti ricavabile in maniera complessiva dall’atto e dal contenuto anche oggettivo del rapporto contrattuale stesso”.
Nelle controversie che vedono come soggetti l’assicurato e l’assicuratore, non manca mai una strenua difesa di quest’ultimo che miri alla limitazione della portata del contratto di assicurazione stipulato.
Al punto che l’avvocato dell’assicurato arriva a chiedersi perché il proprio assistito avrebbe sottoscritto un contratto di assicurazione che nei fatti non coprirebbe assolutamente nulla.
Quanto affermato dalla Suprema Corte è quindi estremamente importante, poiché ribadisce criteri certi e non aggirabili, che ridaNno ad ognuna delle parti in causa la propria responsabilità.

Il fatto

Una ditta di costruzioni stipula una polizza a copertura di danni a terzi derivanti da lavori edili di rifacimento di un marciapiede.
Durante l’esecuzione dei lavori, si creavano delle infiltrazioni d’acqua in una abitazione privata. Il cui proprietario dell’abitazione chiamava quindi in causa la ditta che, a sua volta, chiamava in manleva la propria assicurazione.
Questa,costituendosi in giudizio, negava ogni responsabilità risarcitoria poiché le clausole contrattuali non prevedevano il c.d. “danno da bagnamento”, ovvero, lo prevedevano solo in riferimento alla costruzione e manutenzione di edifici, caso diverso da quello dedotto in giudizio.
Ebbene, al fine di riaffermare la doverosa responsabilità risarcitoria dell’Assicurazione, negata dal giudice di prime cure, la Cassazione ha posto delle riflessioni che meritano la massima attenzione.
Innanzitutto, ci dicono i Giudici, occorre guardare alla ragione di stipulazione del contratto stesso, non potendo essere il giudizio sulle coperture assicurative staccato dalle ragioni per le quali il contratto è stato stipulato.
In secondo luogo, le clausole dello stesso devono essere lette non già solo “letteralmente” ma, bensì alla luce della reale volontà delle parti, quale emerge dall’intero atto e dalle ragioni intrinseche alla stipulazione dello stesso in base al disposto degli art. 1362 e 1363 del Codice Civile.
 
Per chi vuole approfondire l’argomento legga l’articolo dell’avv. Mari
 
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