Il Sottosegretario alla Salute ha chiarito, in Commissione Affari Sociali alla Camera, i compiti di assistenza sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario e dell’OSS con formazione complementare

I compiti dell’Operatore Socio Sanitario non possono confondersi con quelli ascrivibili alla professione sanitaria di Infermiere. Quest’ultimo, in qualità di responsabile dell’assistenza generale, deve sovrintendere in ogni caso alle attività dell’Operatore Socio Sanitario e dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare.

Lo ha chiarito il Sottosegretario alla Salute, Maurizio Fugatti, intervenendo in Commissione Affari Sociali alla Camera per rispondere a un’interrogazione presentata dal deputato forzista Roberto Novelli.

Fugatti ha ricordato le funzioni previste dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 per l’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria. Nello specifico l’OSS “è in grado di eseguire la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta”. Il tutto “conformemente, alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione”.

Tra gli altri compiti figurano poi l’esecuzione della terapia intramuscolare e sottocutanea.

Anche in questo caso “su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione”.

Il Sottosegretario ha poi evidenziato che nell’ambito dell’Ordinamento Costituzionale vigente “resta affidato alle Regioni il compito di assicurare che in ciascuna realtà organizzativa venga data piena attuazione al quadro normativo di riferimento sopra descritto”.

Con l’entrata in vigore della legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini, “viene prevista l’istituzione di una specifica area delle professioni socio-sanitarie all’interno del Ssn L’individuazione di nuovi profili professionali socio-sanitari è demandata a uno o più Accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L’istituzione dell’area socio-sanitaria è prevista anche nel nuovo Ccnl Comparto sanità 2016-2018. “A tal riguardo – ha concluso Fugatti – voglio rimarcare che il Ministero della salute avvierà approfondimenti con le Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 3 del 2018”.

 

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