Il giudice di appello che riformi una sentenza di assoluzione in condanna a carico dell’imputato, ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria dibattimentale in ordine alle dichiarazioni del perito?

La vicenda

Accusato di aver commesso una rapina all’interno di una banca, in primo grado veniva assolto perché gli elementi di prova a suo carico non erano sufficienti a superare la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio
Le uniche prove a suo carico erano un telefono cellulare e un filmato estratto dal sistema di videosorveglianza della banca rapinata.
Ma per il Tribunale la circostanza che la scheda telefonica, intestata all’imputato, avesse agganciato celle contigue ai luoghi teatro degli eventi, nelle ore di interesse, non poteva considerarsi elemento esaustivo della sua partecipazione all’azione criminosa, in quanto la suddetta utenza avrebbe potuto essere utilizzata anche da altra persona.
Quanto al filmato, mentre il consulente tecnico del pubblico ministero vi aveva visto ritratto proprio l’imputato, il perito nominato nel corso del dibattimento, di contro, era giunto alla conclusione che le somiglianze, pur esistenti, non consentivano di pervenire ad un giudizio di identificazione, in quanto si trattava di caratteri piuttosto generali, possibilmente riscontrabili in più soggetti.
A seguito dell’impugnazione da parte del pubblico ministero, la corte d’appello di Bologna, stravolgendo l’esito del primo grado, condannava l’imputato per rapina pluriaggravata.
Per la predetta corte territoriale i tabulati telefonici e le video riprese erano la prova inequivocabile della sua colpevolezza.

Seguiva il ricorso per Cassazione.

Per la difesa, la sentenza impugnata non forniva una sufficiente motivazione logica in ordine alla pretesa non condivisibilità del ragionamento svolto dal giudice di primo grado e soprattutto, contrariamente a quanto richiesto dai più recenti arresti giurisprudenziali ed europei, non aveva neppure rinnovato le decisive prove assunte nel corso del dibattimento, ossia le dichiarazioni del perito e del consulente tecnico del pubblico ministero.
Una motivazione illogica e contraddittoria sarebbe stata fornita, anche in ordine all’utilizzo dei tabulati del traffico telefonico intestata all’imputato sotto un duplice profilo: da una parte l’impossibilità di attribuire univoco significato indiziante a quelle risultanze e dall’altra l’indimostrata disponibilità in capo all’imputato della medesima, al momento della rapina.
Ma il tema centrale sollevato dalla difesa era un altro: si trattava dell’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, relativamente alle dichiarazioni del consulente tecnico e del perito, dal momento che l’esito assolutorio era stato tradotto in una sentenza di condanna.
Ebbene, i giudici della Cassazione, investiti della vicenda, hanno ritenuto di non poter risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e così hanno rimesso la decisione alle Sezioni Unite.

Sul tema si registrano sostanzialmente due opposti orientamenti.

Secondo una prima tesi, il giudice di appello ove intenda pervenire, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ad una sentenza di condanna sulla base di una diversa valutazione dei risultati delle indagini tecniche – siano esse effettuate da un perito o da un consulente di parte – eseguite nel corso del giudizio di primo grado, deve rinnovare l’istruttoria dibattimentale e quindi procedere all’esame del perito e del consulente di parte, proprio perché anch’essi vanno considerati testi, e dunque, vertendosi nell’ambito di una prova dichiarativa, vige l’obbligo di sentirli nuovamente secondo il principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Ad opposta conclusione, perviene invece un’altra tesi, la quale parte dal presupposto secondo il quale la prova scientifica non può essere assimilata alla prova dichiarativa: nel caso di prova tecnica infatti, «non si tratta di stabilire l’attendibilità del dichiarante e la credibilità del racconto sotto il profilo della congruenza, linearità e assenza di elementi perturbatori dell’attendibilità, ma di valutare la deposizione del perito alla luce dell’indirizzo ermeneutico in tema di valutazione della prova scientifica, secondo cui, in virtù dei principi del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata e approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha ritenuto di disattendere, confutando in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti; per cui, una simile valutazione, ove sia effettuata in maniera congrua in sede di merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità ».
Da questo argomento si è tratto il corollario secondo il quale le figure del testimone e quella del perito e del consulente non sono sovrapponibili anche perché la loro relazione viene acquisita e diventa parte integrante della deposizione.
Ciò vuol dire che la corte d’appello che intende riformare la sentenza assolutoria di primo grado, non ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale delle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, fermo restando l’obbligo di motivare in modo rafforzato e cioè di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente gli argomenti rilevanti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento.

Il quesito di diritto

Insomma il tema su cui si discute è il seguente: «se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice d’appello avrebbe l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».
La questione non è per nulla trascurabile posto che essa investe direttamente il diritto al contraddittorio e prima ancora, il diritto di difesa dell’imputato – assolto in primo grado sulla base di una prova dichiarativa ritenuta decisiva- e poi condannato in appello, su impugnazione del pubblico ministero e sulla base del medesimo materiale probatorio.
Detto in altri termini ci si trova di fronte ad un caso di palese contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell’imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove.

Perito: un testimone “tecnico”?

A ben vedere, la disciplina codicistica sembrerebbe assimilare la figura del perito a quella testimone. L’art. 501 c.p.p. dispone che “si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili” ; tale circostanza si può anche desumere:

  • dal fatto che sia la testimonianza che la perizia sono considerate “mezzi di prova”;
  • dall’impegno che sia il perito (art. 226 c.p.p.) che il testimone (art. 497 c.p.p.) devono assumere, impegni che si differenziano solo per diversità dell’oggetto su cui deve vertere il narrato;
  • dalle conseguenze penali in caso di falasa testimonianza (art. 372 c.p.) o di falsa perizia (art. 373 c.p.);
  • dalle modalità dell’esame, per le quali l’art. 501 c.p.p., come premesso, rinvia alle “disposizioni sull’esame dei testimoni”.

Ma dall’altra parte, la centralità che la perizia assume ai fini della decisione, ha portato il legislatore a congegnare delle modalità che ne assicurassero la garanzia del contraddittorio sia nella fase dello svolgimento dell’incarico peritale, sia nella fase dell’illustrazione dell’esito delle indagini svolte.

A tal proposito, vi è la pretesa di ritenere la perizia una prova “neutra”.

Ma una cosa è la terzietà del perito, altra cosa sono le conclusioni alle quali egli perviene. A maggior ragione, se è vero che nessun metodo scientifico -per la sua intrinseca fattibilità – può dimostrare la verità di una legge scientifica – ne consegue inevitabilmente, che anche la perizia non può essere considerata portatrice di una verità assoluta (e quindi “neutra”), tanto più in quei casi in cui il perito – del tutto legittimamente – sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che di un’altra.
Ed è proprio in questo snodo cruciale del processo che si evidenzia il ruolo decisivo, che nell’ambito della dialettica processuale, assume il contraddittorio orale, attraverso la verifica, nel dibattimento, dell’attendibilità del perito, dell’affidabilità del metodo scientifico utilizzato e della sua corretta applicazione alla concreta fattispecie processuale.
Dall’altra parte, anche la considerazione che il perito sia assimilabile al testimone non è del tutto corretta, dal momento che la sua relazione forma parte integrante della deposizione ed inoltre esso è chiamato a formulare un parere tecnico che il giudice può motivamente accogliere o disattendere confutando contestualmente la tesi opposta.
Inoltre la relazione peritale, può essere semplicemente letta -senza che il perito sia esaminato – ove vi sia l’accordo delle parti in base al combinato disposto degli artt. 495, comma 4nis e 511, comma 2 c.p.p.) ovvero, quando di essa sia data lettura senza il consenso delle parti le quali, non avendo tempestivamente eccepito la nullità, ne determinino la sanatoria ai sensi dell’art. 183 comma 1, lett. a) c.p.p.

Dunque, quale è la soluzione?

Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 14426/2019), alla luce delle considerazioni poc’anzi esposte, hanno inteso affermare il seguente principio di diritto:
«La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di proceder alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».
«Ove nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del perito».
«Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicché, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello – nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime – ha l’obbligo fi procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l’esame del consulente».

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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