ATP conciliativa (o meglio, conciliazione tecnica preventiva): è necessario che debba partecipare all’ATP anche il medico della struttura?

Uno degli aspetti peculiari della riforma Gelli-Bianco è rappresentato dalla novità introdotta dall’art. 8 della L. n. 24 del 2017 in tema di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del personale sanitario, e in particolare, sul piano del diritto processuale civile, l’opportunità offerta al danneggiato, in via preliminare, di presentare ricorso per l’esperimento di una conciliazione tecnica preventiva (impropriamente chiamata ATP ) ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c..

La suddetta procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento (in alternativa si può procedere con la mediazione civile obbligatoria in materia di responsabilità medica).

Il C.T.U. assume in quest’istituto un compito molto delicato e particolare già prima dell’inizio della causa di merito, dovendo non solo dare risposta ai capitoli di prova formulati dal giudice nell’ambito della perizia da effettuare, ma dovendo anche ricercare un accordo tra le parti  redigendo eventualmente il verbale conciliativo.

Tra l’altro le parti possono far ricorso all’istituto in commento anche in assenza di quel periculum in mora richiesto invece per l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..

Altra particolarità dell’accordo ex art. 696 bis c.p.c. è che il verbale di conciliazione curato dal C.T.U. non è soggetto ad imposta di registro, e tanto rappresenta un notevole vantaggio economico per le parti, che otterranno  un titolo esecutivo valido per instaurare ogni specie di esecuzione forzata.

Inoltre, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite si gioca su un doppio binario di responsabilità con la struttura e il medico  affidata a due criteri di accertamenti diversi, nel primo caso ex art. 1218 c.c. ed ex art. 2043 c.c. nel secondo.

L’ ATP si svolge davanti allo stesso giudice che poi dovrà trattare l’eventuale causa di merito e l’art. 8 della legge 24/17 prevede che quando il giudice rileva che il procedimento di cui all’articolo 696 bis c.p.c. non è stato espletato assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva.

Ed è sempre questo il  motivo per cui lo stesso art. 8 stabilisce che il successivo ed eventuale ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si deposita «presso il giudice che ha trattato il procedimento» di accertamento preventivo.

All’ ATP conciliativa devono partecipare obbligatoriamente tutte le parti.

Ma è necessario che debba partecipare all’ ATP anche il medico della struttura, ossia il soggetto contro il quale il paziente potrebbe non avere interesse ad agire nel successivo giudizio di merito o che potrebbe non essere facile da individuare in caso di più soggetti potenzialmente responsabili?

Ebbene nel giudizio contro la compagnia di assicurazione del medico è litisconsorte necessario anche quest’ultimo, che non  lo è, invece,  nel processo che vede coinvolta la compagnia e la struttura.

Da tanto discende che il sanitario sarà parte necessaria anche dell’ATP tutte le volte in cui debba essere dibattuta una sua responsabilità non quale dipendente di una struttura pubblica o privata e dovrà partecipare al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nel caso in cui gli venga notificato un ricorso per ATP su iniziativa del paziente-attore.

Ciò premesso si osserva come si siano formati orientamenti contrastanti tra i giudici di merito per ciò che attiene l’individuazione dei soggetti passivamente legittimati, nei procedimenti promossi ex art. 696 bis c.p.c..

Si pensi alle decisioni del Tribunale di Padova del  27 novembre 2017 e del  Tribunale di  Venezia dell’11 settembre 2017, che ritengono che l’individuazione dei soggetti necessari a partecipare all’ATP ex art. 696 bis c.p.c., si fonda sulla tipologia di azione da promuovere:

  1. struttura sanitaria, esercente la professione sanitaria, ovvero entrambi, nell’ipotesi di procedimento azionato ex artt. 696 bis cpc, art. 7 L. 24/17,
  2. compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, del sanitario, ovvero di entrambi, nel caso di giudizio ex art. 12 L. 24/17.

Queste decisioni si basano sul combinato disposto degli artt. 12, comma 6, e 10, comma 6, della su citata legge, poiché sino a quando non sarà approvato l’atto normativo che prevede i requisiti minimi afferenti le polizze assicurative (il relativo decreto doveva essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge), legittimata passiva non potrà essere anche la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria e/o del sanitario.

Di orientamento diametralmente opposto sono invece il Tribunale di Verona nella sentenza  del 31 gennaio 2018 ed il  Tribunale di  Venezia in quella del 18 gennaio 2018, che ritengono necessaria la presenza anche della compagnia di assicurazione.

In particolare nelle su citate pronunce viene considerata irrilevante la mancata adozione dei decreti ministeriali, alla cui entrata in vigore è subordinata l’esperibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione, ex art. 12 L. 24/17.

Aderendo al secondo orientamento ancora il Tribunale di Verona con l’ordinanza del 10 maggio 2018  ha  affermato che al procedimento per accertamento tecnico preventivo previsto dalla legge Gelli-Bianco debbono partecipare tutti coloro i quali vengano individuati dal  ricorrente come soggetti tenuti a risarcire i danni derivanti dall’evento di malpractice medica e pertanto tutte le parti del futuro ed eventuale giudizio di merito (la struttura sanitaria, il professionista sanitario e le rispettive compagnie assicurative).

Nel caso di tentativo obbligatorio di conciliazione chiaro è il dettato del quarto comma dell’art. 8 della L. 24/17, che prevede la obbligatorietà della partecipazione di tutte le parti coinvolte nella vicenda e, pertanto, anche delle imprese di assicurazione, e ciò indipendentemente dall’entrata in vigore dei decreti ministeriali, previsti  dall’art. 12 della legge innanzi citata.

Gli orientamenti su indicati trovano conforto anche nella previsione della cd. “clausola di salvezza”, prevista dall’art. 12 L. 24/17, che fa salve le disposizioni di cui all’art. 8.

La partecipazione della compagnia di assicurazione sembra conforme alla stessa ratio legis, nonché alla finalità conciliativa dello strumento processuale previsto nell’art. 696 bis c.p.c., essendo strumentale a fornire all’assicurazione i possibili elementi dì natura tecnica necessari all’eventuale formulazione di un’offerta di risarcimento, che tenga conto sia dell’an che del quantum della responsabilità e che consenta la chiusura in via transattiva della controversia, prevenendo in tal modo l’instaurazione di un giudizio cli merito.

Alla luce di tanto si deve ritenere che sono parti necessarie del procedimento in esame, art.8 L. 24/2017, tutti i soggetti che il ricorrente prospetti come obbligati al risarcimento dei danni lamentati.

La circostanza che non sia stato approvato il decreto attuativo dell’art. 12 della L. 24/2017, allo stato, permette di coinvolgere nell’ATP solo le assicurazioni con le quali la struttura, o il sanitario, abbiano stipulato polizze in regime di c.d. Autoassicurazione.

 

Avv. Maria Teresa De Luca

 

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