E’ davvero impressionante dover leggere delle consulenze tecniche infantili. Attenti al ctu che non sa le regole del gioco: è un vero guaio!

Attenti al ctu che difende i medici con l’espressione: “questa complicanza non può essere considerata errore vista l’esperienza del chirurgo”.
Direi anche: attenti all’ignoranza o meglio alla parzialità, o al non sentir vergogna del ctu a cui è affidato, praticamente, l’intero processo e il giudizio del nesso di causa tra inadempimento/mal adempimento e danno lamentato.
Siamo nel 2019 e questo quotidiano è online dal 4 giugno 2015. Fin dall’esordio tutti i redattori dei vari articoli tecnici (medici forensi e avvocati) si sono impegnati a spiegare le regole della responsabilità medica attraverso commenti di sentenze di merito e di Cassazione e pubblicazione di perizie medico legali fatte bene e anche maldestre, ma a quanto pare nulla è servito.
Nell’ultima settimana mi sono capitate due ctu davvero senza senso medico legale e giuridico nelle quali si leggevano solo opinioni personali del consulente di ufficio, che poco hanno a che vedere sia con la scienza medica che con il diritto.
Ma la cosa più grave è che a redigerle, qualche volta, sono professori universitari!
Come detto vi riporto gli stralci delle ultime due così…piangiamo assieme.

  1. il cedimento con deviazione in valgo della componente protesica tibiale non può considerarsi un errore  operatorio, considerata la lunga esperienza chirurgica del dr. XY; potrebbe essere stato determinato da un “locus minoris resistentiae” dell’osso corticale del piatto tibiale per effetto dell’osteoporosi senile presente;
  2. …Per tali motivi è difficilmente dimostrabile una imperizia da parte dell’operatore (si tratta di un chirurgo toracico di chiara fama), ma si propende per una complicanza imprevedibile…

Adesso, anche se non volessimo entrare in ulteriori dettagli, le succitate affermazioni sanno di ridicolo in quanto, non saper distinguere un errore da una complicanza non colposa con adeguata motivazione, significa non avere i requisiti di un consulente capace di giudicare secondo scienza e diritto.
Per maggiori dettagli e quindi per una migliore comprensione, nel caso 1. si trattava di una protesi di ginocchio in cui esisteva un difetto di orientamento con deviazione in valgo della componente tibiale della protesi che fratturava la corticale ossea.
Ciò costringeva il chirurgo a reimpiantare dopo due giorni una nuova protesi stavolta riuscita bene. Quindi il ctu ortopedico nel primo impianto da la “colpa” alla osteoporosi della signora e nel secondo caso non dice nulla sul perché l’impianto non abbia procurato altre fratture ossee…essendo state impiantate meglio le componenti protesiche (sic!).
Nel caso 2. si trattava di una lobectomia polmonare dove il chirurgo NON aveva tagliato a raso il bronco e sul pezzo di bronco maldestramente lasciato in sito si era formata una fistola.
Ma se proprio vogliamo sorridere meglio vi riporto altra conclusione scritta nella consulenza del caso 2., ossia: “…Si può pertanto ipotizzare che – pur a fronte di una corretta procedura chirurgica – al paziente è conseguito un danno da considerare quale “danno ingiusto”; il danno respiratorio è valutabile nel suo complesso entro la I^ classe,…”.
Quindi cari medici legali e giuristi, nel caso 2. i ctu hanno escluso ogni responsabilità dei sanitari, però affermano che il paziente ha subito un “danno ingiusto”!
Povera medicina legale, anzi, …attenti al ctu che poco sa e poco pensa.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 
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