Cosa si intende per attività outdoor? E quando, l’infortunio occorso ai danni di uno studente, durante un’esercitazione pratica in gita scolastica, può dirsi coperto da tutela assicurativa INAIL?

I genitori di un minore citavano in giudizio l’ente provinciale e il MIUR al fine di vederne affermata la responsabilità solidale, in relazione ad un sinistro occorso al proprio figlio, in occasione dello svolgimento di attività scolastica “outdoor” (consistita, per l’esattezza, nella partecipazione ad un corso di calata passiva da una parete rocciosa) organizzata dalla Scuola professionale provinciale per il commercio, l’artigianato e l’industria, del quale, il medesimo era, all’epoca studente.

Il processo di merito

L’azione giudiziaria intrapresa dai due genitori era diretta, in particolare a conseguire il ristoro dei danni lamentati, dallo stesso per effetto della rottura della corda con conseguente precipitazione al suolo.
Le parti convenute, contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto posto che dell’evento accaduto non era ravvisabile, in alcun modo loro responsabilità.
Ed, invero, era stato accertato che il minore nell’esecuzione della calata passiva, avrebbe disatteso le indicazioni fornitegli dagli accompagnatori, in particolare contravvenendo a quello di scendere verticalmente, spingendo invece la corda contro la parete rocciosa, sicché essa, malauguratamente, si spezzava per sfregamento con un piccolo sperone affilato di roccia, evenienza idonea ad integrare, il caso fortuito.
La corte d’appello, nel qualificare come “attività ludica” quella svolta in occasione del sinistro, aveva escluso l’accoglibilità della domanda; ma così facendo per i ricorrenti avrebbe violato l’art. 4, comma 1, n. 5 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che prevede la copertura assicurativa obbligatoria INAIL tra gli altri, per “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche”.
Al riguardo è stata richiamata anche la circolare INAIL n. 28/03 nella quale si precisa che i presupposti della copertura assicurativa “valgono per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni tra attività curriculari ed extracurriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti”, ivi comprese, secondo il ricorrente, le “esercitazioni pratiche” alle quali (sempre per il ricorrente), “debbono essere assimilate sia le attività di educazione fisica e sportiva che i viaggi di istruzione, sia quelle relative all’acquisizione di competenze di natura comportamentale ed attitudinale da far valere direttamente anche sul piano tecnico specifico”.

Il giudizio della Cassazione

Per i giudici della Cassazione “l’attività outdoor non può farsi rientrare tra le “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche”, alle quali fa riferimento l’art. 4, comma 1, n. 5), d.P.R. n. 1124/1965, già richiamato.
Ciò, in quanto, il presupposto per l’operatività di tale copertura assicurativa resta pur sempre, il collegamento tra le suddette “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” e le attività didattiche, richiedendosi oltretutto, che tra l’una e l’altra ricorra “nesso di derivazione eziologica”, e non un “semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica”, non bastando cioè, che “l’infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro”, ma occorrendo, piuttosto, “che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l’infortunio è conseguenza”.
Ebbene, se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in cui il soggetto infortunato sia il lavoratore/insegnante, a maggior ragione debbono trovare applicazione per gli studenti, visto che essi, a differenza dei primi “sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico”.
E’ proprio l’eccezionalità della copertura prevista per gli studenti ad imporre la necessità di escludere che le attività outdoor -svolte nel corso di gite scolastiche – possano includersi tra le “esperienze ed esercitazioni pratiche” soggette a copertura assicurativa.
Ed è con tali motivi che i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dai genitori del minore danneggiato.

La redazione giuridica

 
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