L’amministrazione comunale è sempre tenuta a motivare l’incremento della tariffa sui rifiuti? Sul punto, il Tar Campania ha emesso una sentenza fornendo delle precisazioni importanti.

L’Amministrazione comunale è sempre tenuta a giustificare l’ aumento della tariffa rifiuti?

Sul punto si è espresso il TAR Campania, con la sentenza n. 1361 del 02 marzo 2018.

Secondo i giudici, infatti, l’ aumento della tariffa rifiuti deve essere giustificato e motivato dal Comune.

L’Amministrazione ha infatti l’obbligo di motivare analiticamente le scelte operate in relazione alle tariffe.

Inoltre, occorre precisare le circostanze che abbiano comportato all’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Nel caso di specie, protagonisti erano alcuni proprietari di immobili.

Costoro avevano deciso di agire in giudizio nei confronti del Comune. Il loro scopo era quello di ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato le tariffe per il servizio rifiuti.

Secondo i ricorrenti, nello specifico, il Comune avrebbe arbitrariamente stabilito l’aumento delle tariffe, relativamente alle utenze domestiche. Di contro, erano state ridotte le tariffe delle utenze non domestiche.

Ebbene, il Tar ha quindi ritenuto di dover aderire alle considerazioni svolte dagli utenti in questione, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Non solo. I giudici hanno affermato che, ai sensi dell’art. 69 del d. lgs. n. 507 del 1993, l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare analiticamente le scelte operate in merito alle tariffe.

Infatti, il Comune è tenuto a precisare le circostanze che hanno “eventualmente comportato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”.

“La motivazione dell’atto di determinazione della tariffa in materia di rifiuti – si legge in sentenza – deve essere, poi, congrua e comprensibile”. Ma non soltanto. Esse deve essere “trasparente circa i criteri scelti per addivenire alla quantificazione delle somme dovute dai cittadini”.

Nel caso in esame, il giudice amministrativo ha rilevato come il provvedimento impugnato fosse carente dal punto di vista motivazionale.

Difatti, lo stesso si limitava a “indicare genericamente” le componenti della tariffa. Tuttavia, non forniva giustificazioni sugli aumenti.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Campania ha accolto il ricorso degli utenti. Pertanto, a delibera del Consiglio comunale impugnata è stata annullata.

 

 

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