Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti sul caso in cui bloccare una automobile con la propria integri il reato di violenza privata

Cosa rischia chi decide di bloccare una automobile con la propria? Si tratta di violenza privata?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 5358/2018.

Per i giudici, infatti se si va a bloccare una automobile con la propria si integra il delitto di violenza privata. Resta da valutare soltanto la tenuità del fatto.

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un uomo che per ripicca aveva ostruito la strada impedendo ad un’altra autovettura di poter ripartire.

Tutto è nato da una discussione piuttosto accesa tra due conducenti. Uno dei due – quello che ha deciso di bloccare una automobile con la propria impedendole di uscire– ha innescato la vicenda poi finita in tribunale.

Il giudice di merito ha infatti condannato il primo contendente per violenza privata e minaccia in danno dell’altro. La sentenza è stata confermata anche in appello.

L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando mancanza di motivazione in ordine agli elementi (oggettivo e soggettivo) della violenza privata.

Il tutto perché, dalla pronuncia impugnata, non si rinvengono le ragioni per cui sarebbe stata realizzata l’ostruzione della sede stradale. E né, tantomeno, l’intenzionalità dell’ostruzione stessa, che si era protratta soltanto per il tempo del diverbio insorto tra i due.

Quanto al reato di minaccia, l’uomo sostiene che era stata ingiustamente attribuita valenza delittuosa a un’espressione innocua.

Per la Cassazione, però, entrambi i motivi sono infondati. Quanto al reato di violenza privata, ai fini della sua configurabilità, “il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. Pertanto, anche la condotta di chi ostruisca volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di manovrare nella stessa realizza l’elemento materiale del reato in questione”.

Per cui, non vi è dubbio chi decide di bloccare una automobile con la propria, sta compiendo un reato.

Sotto il profilo soggettivo, ricordano ancora i giudici, “ai fini della configurazione del reato di violenza privata è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico. Ne consegue che il fatto stesso di impedire ad altri automobilisti di transitare sulla strada pubblica, o di riprendere la marcia, integra l’elemento soggettivo del reato in questione”.

Infondato è anche il motivo relativo alla minaccia.

Ugualmente infondato è il motivo relativo alla minaccia. Le parole pronunciate dall’imputato infatti avevano chiara valenza minatoria.

Unico spiraglio all’imputato è stato lasciato dalla Corte in ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.. Su questa, i giudici di merito hanno omesso ogni pronuncia al riguardo. Per cui, ciò è bastato a far annullare la sentenza impugnata e a far passare la parola al giudice del rinvio.

 

 

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