L’Inps rinnova l’appuntamento per gli aventi diritto all’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per l’anno 2019

Lo fa sapere con una circolare datata 6 dicembre (Messaggio n. 4569), nella quale invita tutti i richiedenti  il bonus, compresi coloro che hanno già presentato o che presenteranno la domanda entro il 31 dicembre 2018, a presentare una nuova Dichiarazione dal 1° gennaio 2019, per consentire  la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, per garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno loro spettanti per l’anno in arrivo.

Come noto dall’anno 2015 l’Istituto di Previdenza Nazionale, gestisce le domande di assegno di natalità disciplinate dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.

L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 ha riconosciuto il bonus anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Requisiti

Quanto ai requisiti per ottenere il beneficio, l’INPS rimanda alla circolare n. 93/2015, con la quale già in passato aveva fornito molteplici chiarimenti.

La prima condizione è individuata nel valore dell’ISEE: esso dovrà essere calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

Si precisa che all’interno del nucleo familiare sono compresi anche i minori adottati ed, in particolare, per espresso chiarimento del Ministero vigilante “l’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione” di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su  ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”.

Qualora, invece, il minore sia affidato temporaneamente a una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato.

L’INPS ricorda, altresì, che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Modalità di presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di beneficio occorre innanzitutto presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica  (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013.

Il termine di validità di ogni Dichiarazione scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio verrà sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.; e in ogni caso, oltrepassato il termine anzidetto, non sarà più neppure possibile utilizzare la “vecchia” dichiarazione, ma occorrerà presentarne una aggiornata. 

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE; b) residenza in Italia; c) convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223); d) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Non va dimenticato che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio (alvo alcune eccezioni di cui all’art. 5 D.P.C.M.), il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica.

Per l’utente che ancora non abbia presentato la DSU per il 2018 e per il quale, dunque, è stata sospesa l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2018, l’INPS individua le seguenti ipotesi:

  1. l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2018 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2018 ha validità fino al 15 gennaio 2019 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2018;
  2. l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda di assegno presentata nel 2017 decade e le mensilità dell’anno 2018 non possono più essere corrisposte. È sempre fatta salva, in quest’ultimo caso, la possibilità per il cittadino di presentare una nuova domanda nell’anno 2019; che consentirà, in presenza dei presupposti di legge, la possibilità di ottenere il bonus nell’anno 2019, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2018.

 

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