Niente detrazione per recupero del patrimonio edilizio se il box auto non è di nuova costruzione. Ecco cosa afferma l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non è possibile accedere alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio se il proprio box auto è nuovo.

La decisione è stata comunicata in una delle risposte agli interpelli riguardanti una serie di argomenti.

Il caso preso in esame proprio dall’Agenzia delle entrate riguardava nello specifico un contribuente.

L’uomo, nell’intento di procedere all’eventuale presentazione di un modello 730/2018 integrativo, avrebbe voluto fruire della detrazione per acquisto e realizzazione di un box autopertinenziale (art. 16-bis, dpr 917/1986, Tuir).

Nel farlo, teneva conto della certificazione del costo di realizzo, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori e delle istruzioni al modello.

Si trattava, in particolare, dell’acquisto di un box auto a piano terra.

Tale spazio costituiva pertinenza all’abitazione situata nello stesso immobile, ricavato dal frazionamento e dal cambio di destinazione d’uso di unità abitative.

Ebbene, l’impresa che aveva effettuato i lavori del box auto, però, aveva negato la consegna della certificazione. E questo proprio per carenza dei requisiti richiesti e, quindi, per esclusione dell’agevolazione, di cui alla lettera d), comma 1, art. 16-bis del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate, richiamandosi a tali disposizioni, ha confermato che l’agevolazione in commento è riconosciuta anche per la realizzazione di autorimesse e per l’acquisto di posti auto pertinenziali e autorimesse, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da specifica attestazione del costruttore.

Tuttavia, precisa il Fisco, non trattandosi d’intervento ex novo (in base alla circolare 121/E/1998 e 7/E/2018) è stato specificato che, nel caso in esame, il box auto deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un’unità abitativa con cambio di destinazione d’uso.

Per tale ragione, lo stesso non risulta agevolabile in alcun modo.

 

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