La Cassazione fa il punto sulla busta paga e la possibilità di considerarla come prova dell’avvenuto pagamento.

I giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 21699/2018, hanno fornito delle precisazioni importanti riguardo alla busta paga e alla possibilità di considerarla come prova dell’avvenuto pagamento.

Per gli Ermellini, la sottoscrizione per ricevuta della busta paga non può dimostrare l’effettivo pagamento della somma ivi indicata.

Esso, invece, prova esclusivamente l’avvenuta consegna del documento e nient’altro.

Come precisato dalla Cassazione, infatti, l’effettivo pagamento della somma indicata nella busta paga non è provato in maniera univoca dalla sottoscrizione “per ricevuta” da parte del lavoratore.

A costituire quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro è solo la sottoscrizione apposta sul Cud e sul modello 101.

Ciò significa che solo la firma dei predetti documenti ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali. Oltre che  di conferma dell’esattezza dei dati riportati.

Nel sancire ciò, la Cassazione si è rifatta a diversi precedenti.

Tra questi figurano le sentenze numero 7310/2001 e 13150/2016. Tali pronunce hanno sancito che, la firma “per ricevuta” apposta sulle buste paga, costituisce prova solo della loro avvenuta consegna.

Per quel che concerne, invece, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stessa è invece onere del datore di lavoro.

Questo però tenuto conto del fatto che nel nostro ordinamento manca una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalle buste paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

Ne consegue che è sempre possibile accertare l’insussistenza del carattere di quietanza della sottoscrizione eventualmente apposta dal dipendente su tale documento.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

NEGLIGENZA DEL LAVORATORE, IL LICENZIAMENTO È SEMPRE LEGITTIMO?

MESSAGGI SU WHATSAPP: POSSONO VALERE COME PROVA PER IL LICENZIAMENTO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui