La Cassazione ha fornito chiarimenti in materia di responsabilità e risarcimento in caso di caduta dal tetto del garage condominiale

In caso di caduta dal tetto del garage condominiale chi può o deve essere ritenuto responsabile?

In proposito si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29662 del 12 dicembre 2017.

Secondo la Cassazione il condominio è sempre tenuto ad apporre una recinzione e dei cartelli di avviso in presenza di situazioni di pericolo.

I giudici, con tale pronuncia, hanno fornito alcune interessanti precisazioni in tema di “responsabilità da cosa in custodia” in ambito condominiale.

Nel caso di specie, erano coinvolti i genitori di un minore. Questi avevano agito in giudizio nei confronti dell’amministratore del condominio di cui facevano parte. L’obiettivo era ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio.

Il piccolo era stato vittima di una caduta dal tetto del garage condominiale, ricoperto di neve. Il bambino era “caduto con lo slittino, per rottura del lucernaio del garage del condominio coperto di neve, di alcuni metri fino alla sottostante scala di cemento”.

Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la responsabilità del condominio e dell’amministratore nella misura del 70%. Quindi, erano stati condannati al relativo risarcimento.

Secondo il Tribunale, in particolare, l’amministratore di condominio era “custode” della parte comune del condominio. Inoltre, non aveva dimostrato “l’esistenza di un caso fortuito”.

Oltre a questo, è stato osservato che l’amministratore non aveva “posto alcuna protezione né alcun avviso di pericolo sulla zona dove si trovavano le vetrate che poi si erano infrante, per evitare che queste fossero utilizzate come discesa per slittini e altri mezzi, pur essendo stato segnalato in precedenza (…) lo stato instabile e incrinato delle vetrate stesse”.

Tuttavia, anche i genitori del minore dovevano ritenersi parzialmente responsabili per la caduta dal tetto del garage condominiale.

Ciò in quanto gli stessi erano stati “privi di prudenza e di diligenza”. In particolare per avergli consentito “di giocare sul pendio della tettoia del garage coperta di neve”. Il tutto senza accertare se questa poteva o no cedere sotto il peso della nevicata”.

In secondo grado, la sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello.

Questa ha ritenuto che i genitori fossero responsabili per la “utilizzazione impropria della cosa, ben individuabile e ben conosciuta da loro”.

Tale circostanza, integrava il “caso fortuito” che escludeva la responsabilità da cosa in custodia dell’amministratore.

Ciononostante, la Cassazione ha confermato la posizione del condominio, “che rimaneva come unico responsabile del fatto”.

Sia il condominio che i genitori del bambino, ritenendo la decisione ingiusta, hanno fatto ricorso in Cassazione.

Questa ha ritenuto di dover aderire alle argomentazioni svolte dai ricorrenti, annullando la sentenza impugnata.

In primis, la Corte d’appello era giunta alla conclusione di identificare il “caso fortuito” nel comportamento posto in essere dal danneggiato, il quale avrebbe slittato “sulla tettoia della scala per accedere alle autorimesse”, dove “non si sarebbe dovuto neppure camminare”.

Osservava la Cassazione, inoltre, che la decisione della Corte d’appello si imperniava “sulla conoscenza – che sarebbe stata così completa da rendere irrilevante anche la copertura quasi totale della tettoia frutto di una notevole nevicata – della struttura da parte dei genitori del danneggiato”.

Pertanto, il ragionamento del giudice di 2° grado non sarebbe stato corretto. Questo poiché non aveva adeguatamente applicato l’art. 2051 c.c.

Nella sentenza impugnata, il “caso fortuito” era stato individuato nella condotta del minore.

Ma è vero che le caratteristiche che rendevano la condotta “imprevedibile e assolutamente impropria” erano state desunte “da una condizione di consapevolezza attribuita a soggetti diversi”.

Poiché per la Corte d’appello, dunque, il minore danneggiato aveva posto in essere “una condotta imprevedibile e assolutamente impropria”, il “caso fortuito” avrebbe dovuto essere identificato in altre ragioni. Ovvero, “nel mancato trasferimento da parte dei genitori delle loro conoscenze al minore”.

Al contrario, la Corte d’appello ha ritenuto che il caso fortuito fosse stato rappresentato “dallo slittare del minore, anche più volte, in un luogo dove non doveva farlo perché non destinato allo slittamento né al camminamento di alcuno”.

La Corte d’appello non aveva poi tenuto in adeguata considerazione “l’incidenza che sarebbe derivata dalla installazione da parte del custode di recinzioni o di cartelli di avviso presso la tettoia coperta”.

Quindi, la Cassazione ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse violato l’art. 2051 c.c..

Nello specifico, “quanto alla individuazione della responsabilità del custode – di natura pienamente oggettiva – e alla individuazione di un caso fortuito che fosse realmente idoneo a creare l’esimente prevista dalla norma”.

In conclusione, i ricorsi proposti dai genitori e dal condominio sono stati accolti.

La Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello.

 

 

 

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