Il Giudice di Pace di Novara ha dato ragione a una carrozzeria che aveva agito in giudizio nei confronti di una compagnia assicurativa per recuperare le differenze tra le proprie tariffe e le somme riconosciute

Con un’interessante sentenza in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, il Giudice di Pace di Novara si è pronunciato sulla corretta quantificazione dei costi orari di manodopera applicati dalla carrozzeria incaricata di riparare un veicolo danneggiato.
Una questione al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra compagnie assicurative e carrozzieri. Questi ultimi, in particolare, lamentano il fatto che le perizie consegnate alle compagnie assicurative contengono, per quanto concerne la manodopera, un costo orario ‘standard’ che sarebbe imposto dalle assicurazioni stesse ai loro incaricati, a tutto vantaggio del debitore (ovvero l’assicurazione stessa) a fronte di uno svilimento del lavoro del carrozziere.
Nel caso in esame davanti al Giudice della provincia piemontese una carrozzeria, nella sua posizione di concessionaria del credito di un automobilista danneggiato, ha avviato una causa nei confronti di una compagnia assicurativa per recuperare le differenze  ‘non riconosciute’ dalla stessa rispetto al costo aziendale sostenuto in termini di manodopera. Al giudizio si era pervenuti in seguito al tentativo di una soluzione stragiudiziale della controversia, fallito a causa di un’offerta ritenuta non congrua da parte della carrozzeria.
Il Giudice di Pace, pur ritenendo allineati i costi relativi al danno tecnico (ovvero alle ore di manodopera impiegate), ha ritenuto fondate le ragioni del danneggiato e del suo carrozziere, riconoscendo una sottovalutazione del costo della manodopera da parte del perito dell’assicurazione  e respingendo le contestazioni presentate dalla compagnia assicurativa, che lamentava costi superiori a quelli usualmente praticati dalle carrozzerie operanti in zona.
La sentenza ha infatti riconosciuto che il costo orario applicato dalla carrozzeria, pari a  € 45,00 più iva, paragonato ai costi medi registrati presso la Camera di Commercio ed effettivamente applicati nella provincia di appartenenza, variabili tra i 35,82 e i 66,58 più Iva, non poteva essere considerato eccessivo ed anzi il Giudice lo ha ritenuto assolutamente congruo.
 

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