Se non viene esposto il cartello di cantiere indicante gli estremi del provvedimento abilitativo, che conseguenze ci sono? Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 29213/2017

Un costruttore non aveva esposto il cartello di cantiere in corso ed è stato accusato del reato di cui all’art. 44, comma 1 lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione all’art. 61 della delibera del consiglio comunale, nonché di aver violato il permesso a costruire.
L’uomo, titolare della concessione e committente dei lavori, era stato assolto per insussistenza del fatto; la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 29213/2017 ha invece accolto il ricorso del Procuratore Generale volto all’annullamento del provvedimento di assoluzione.
Secondo gli Ermellini, la mancata apposizione del cartello all’esterno del cantiere che indica gli estremi del provvedimento abilitativo ed è prevista dal provvedimento sindacale del Comune è una violazione in materia urbanistica ed edilizia di tipo penale contravvenzionale.
Secondo il Procuratore, la violazione contestata avrebbe mantenuto rilievo penale contravvenzionale in quanto l’omessa apposizione del cartello di cantiere non può essere considerata una condotta estranea alla concreta attività di modificazione del territorio.
La suprema Corte ha dato ragione al Procuratore poiché Per gli Ermellini si tratta di un ricorso fondato: la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che assume rilevanza penale l’omessa esposizione del cd. cartello di cantiere, qualora detta prescrizione sia prevista dal provvedimento sindacale.
La condotta è punita dall’art. 44, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori (Cass., n. 29730/2013 e la più recente Cass., n. 13963/2016).
La motivazione della tutela del cartello di cantiere risiede nel fatto che grazie ad esso si può effettuare una vigilanza rapida, precisa ed efficiente dell’attività svolta, in quanto esso contiene gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere. In questo modo, il cartello di cantiere permette ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano o meno stati autorizzati dall’autorità competente.

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