In una recente pronuncia i giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione hanno ribadito che falsificare un assegno circolare non costituisce più reato, rimanendo tuttavia, pur sempre un illecito civile

L’entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nell’ottica di una politica di decriminalizzazione, ha trasformato alcuni reati (a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno.

Invero, il principio era stato già affermato dalle Sezioni Unite che, intervenute in tema di falso in titoli di credito bancari avevano affermato quanto segue, “a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata ( Sez. Un. 40256/2018).

La ratio della tutela dell’art. 491 c.p. è, infatti, «strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo».

La regola della non trasferibilità

«E poiché per gli assegni circolari la regola di circolazione è proprio la non trasferibilità prevista espressamente dall’art. 49 comma settimo del D.lgs. n. 231/2007 deve conseguentemente ritenersi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato».

Invero, “la non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani del beneficiario con la conseguenza che viene meno il requisito della maggiore esposizione a pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale”.

Tutte le considerazioni esposte dalle Sezioni Unite in tema di assegno bancario non trasferibile devono ritenersi valide anche per l’assegno circolare non trasferibile.

Si tratta in quest’ultimo caso, di un titolo di credito emesso da una banca, che lo firma, in relazione ad una somma di denaro che è già detenuta in cassa dall’istituto.

L’assegno deve essere emesso con la formula di non trasferibilità e ciò ai sensi del citato art. 49 D.lgs n. 231/2007 in tema di disciplina contro il riciclaggio di denaro, ossia non può essere girato a terzi beneficiari, a maggior garanzia della persona che riscuoterà l’importo.

«Sul titolo deve essere indicato il nome o la ragione sociale del soggetto beneficiario – prosegue la Cassazionee a maggior tutela del creditore, la banca emittente dovrà depositare presso la Banca d’Italia una cauzione a copertura della somma riportata sull’assegno circolare».

Il principio di diritto

In definitiva, posto che l’assegno circolare è essenzialmente non trasferibile, quanto espresso dalle Sezioni Unite, ha portato i giudici della Seconda Sezione a protendere necessariamente per l’intervenuta depenalizzazione delle condotte di falsificazione degli assegni circolari per i quali la non trasferibilità rappresenta la regola.

La redazione giuridica

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