Cari lettori, la rubrica di questa settimana, è un “Noi Polemici” stante il fatto che sia io che l’Avv. Mari abbiamo sentito il bisogno di commentare quanto deciso dal Tribunale di Roma (Dott. Parziale) con la sentenza n°4169/2017.
Ebbene, sulle colonne di questo quotidiano capita spesso di commentare sentenze dove i giudici, o i di lor periti, lasciano aperti dubbi in riferimento alla esatta applicazione di alcuni principi cardine della medicina legale (da qui il Corso di Formazione Permanente della Accademia della Medicina Legale) che portano a decisioni spesso emendabili. Questa volta, invece, il Tribunale di Roma con una unica sentenza fornisce contemporaneamente una istantanea e una apparente giustificazione a quel fenomeno ormai famoso che è la “medicina difensiva”.
Nel caso giudiziario, in tema di odontoiatria, un soggetto ha citato in giudizio il proprio dentista per dei presunti difetti presentati dalle protesi dentarie che, a dire dell’attore, avrebbero causato una serie di disagi prolungati e danni permanenti.
La domanda era sostenuta da una consulenza di parte dove le protesi erano solo descritte, non identificate con certezza, fotografate senza che vi fosse un qualsivoglia segno che indicasse che erano proprio quelle installate all’attore. Di più! Le protesi furono installate nel 2007 mentre il giudizio fu iniziato nel 2013.
Nel decidere la causa, in totale favore del medico citato in giudizio, il detto Tribunale sottolinea alcuni concetti che dovrebbero essere ovvi ma che, evidentemente, ovvi non sono per tutti.
In primo luogo, viene ribadito il fatto che non sia applicabile all’odontoiatra la responsabilità per vizi della cosa commissionata (art. 2226 del c.c.) poiché non è compito dell’odontoiatra, ma dell’odontotecnico, realizzare le protesi stesse. In secondo luogo, continua il giudice, le protesi erano provviste di tutte le certificazioni di conformità e, soprattutto, per dichiarazione della parte stessa, non avevano presentato mai problemi. Da ultimo, le stesse protesi, in possesso della parte, non sono state mai fornite al consulente d’ufficio per poterne giudicare la rispondenza all’uso e la compatibilità delle stesse con i danni lamentati.
Insomma, un giudizio privo, a parere del giudice, di qualsivoglia prova o fondamento.
A parere di chi scrive, di giudizi del genere proposti senza i dovuti supporti ma soprattutto senza serie giustificazioni che non attengano al lato lucrativo, ce ne sono tanti e, dinnanzi a delle evidenze come quelle oggi esaminate, in effetti, la medicina difensiva assume tutto un altro valore.
Occorre da parte di tutti più senso di responsabilità se davvero si vogliono migliorare le cose a vantaggio di tutti e, se il numero di cause civile ancora resta a vantaggio dei medici, un motivo ci sarà: occorre una maggiore preparazione e cultura giuridica da parte di tutti i medici forensi e a questo punto non solo diminuirebbe il numero dei contenziosi, ma aumenterebbe il numero degli esiti positivi per i pazienti affinché si possa dire evviva il “giusto” risarcimento e abbasso gli “speculatori”.

Dr. Carmelo Galipò

Avv. Gianluca Mari

SCARICA QUI LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

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