Condannata la donna che, con una manovra incauta, aveva aperto lo sportello dell’auto colpendo un ciclista, morto dopo essere stato travolto da una moto in seguito alla caduta

Con una manovra repentina e imprudente aveva aperto incautamente lo sportello dell’auto, senza accertarsi, attraverso gli specchietti retrovisori, dell’arrivo di altri veicoli o pedoni. La donna aveva colpito un ciclista che aveva perso il controllo della sua bici. Nella caduta, il malcapitato era stato travolto da un ciclomotore riportando lesioni gravissime, per poi morire in Ospedale.

L’automobilista era stata condannata sia in primo grado che in appello per omicidio colposo. Aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ma anche la Suprema Corte aveva rigettato l’istanza proposta.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 33602/2016, hanno confermato che la condotta dell’imputata costituì causa penalisticamente sufficiente a determinare la morte del ciclista

La ricostruzione dell’incidente aveva infatti consentito ai giudici di merito di evidenziare la «responsabilità» dell’imputata.

Per il Collegio, inoltre, la ricorrente, piuttosto che chiedere una verifica di legittimità, pretendeva una revisione di terzo grado del merito, non prevista dalla legge. Non è infatti consentito alla Cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite. Questi sono apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Per i Giudici del Palazzaccio, qualora si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità.

E’ necessario, invece, che gli atti dei processo, su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa. La loro rappresentazione deve essere tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibilità.

Per un approfondimento sul tema si invita a leggere l’articolo “Aprire incautamente lo sportello dell’auto = omicidio colposo” dell’avv. Maria Teresa De Luca

 

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