L’azione risarcitoria non può essere proposta se il ciclista danneggiato viola i principi di correttezza e buona fede, impedendo la formulazione di una congrua offerta da parte dell’assicurazione

Lamentava di essere stato investito da un’auto mentre circolava con la propria bicicletta. Aveva quindi chiamato in giudizio il conducente della vettura e la relativa assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La pretesa del ciclista danneggiato , tuttavia, era stata respinta sia dal Giudice di Pace che in secondo grado. Il Tribunale, in particolare, aveva evidenziato come l’attore “non avesse messo la propria bicicletta a disposizione della compagnia assicuratrice per un’ispezione anteriore all’inizio della lite”.

La vicenda era quindi approdata davanti alla Suprema Corte. In sede di legittimità, il ricorrente sottolineava come le prove raccolte in corso di causa dimostrassero un dato inequivocabile: “l’assicurazione disponeva di tutti gli elementi necessari per formulare un’offerta conciliativa”. Inoltre, affermava  di aver trasmesso alla stessa “una comunicazione con cui espressamente si indicava il luogo in cui il veicolo poteva essere esaminato”.

La Cassazione, con sentenza n. 1829/2018, non ha ritenuto, tuttavia, di non condividere le argomentazioni del ciclista, rigettando la sua impugnazione.

Secondo i Giudici Ermellini, gli accertamenti effettuati in corso di causa avevano dimostrato l’inerzia e il rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione la bicicletta. Il tutto a fronte della richiesta presentata dalla compagnia assicuratrice, che intendeva  ricostruire l’accaduto confrontando i segni del sinistro con quelli sulla vettura assicurata.

L’Assicurazione non aveva avuto la possibilità di operare le sue valutazioni, che risultavano tanto più necessarie “nel contesto di un sinistro senza testimoni diretti”. Un incidente il cui quadro “si è rivelato nel successivo giudizio quantomai incerto, quantomeno nella sua effettiva dinamica”.

La Suprema Corte ha quindi concluso che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’azione per il risarcimento non può essere proposta se il danneggiato, violando i principi di correttezza e buona fede, impedisce all’assicuratore “di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private”.
Per un approfondimento sul tema si invita a leggere l’articolo “Correttezza e buona fede: necessari nella domanda risarcitoria in RCA” dell’avv. Francesco Carraro

 

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