Secondo la Cassazione, il Cid ha valore confessorio solo se a rendere la dichiarazione è il responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato.

Con la sentenza n. 4010/2018 la Cassazione civile si è espressa in merito al valore confessorio del Cid.

Gli Ermellini hanno precisato che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della RCA, la dichiarazione confessoria contenuta nel Cid è opponibile all’assicurazione. Ma, specificano, solo se viene resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, perché in questo caso il litisconsorzio è necessario.

Le cose cambiano laddove il conducente del veicolo non sia anche proprietario dello stesso. In questo caso infatti il litisconsorzio è facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma è liberamente apprezzabile dal Giudice.

La vicenda

Nel caso di specie, il legale rappresentante di un’autocarrozzeria ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo.

Quest’ultima, confermando la pronuncia del Giudice di Pace, ha condanna il conducente del veicolo a risarcire i danni cagionati al mezzo danneggiato.

Infatti, secondo il primo giudice di merito la ficta confessio del conducente del veicolo danneggiante, che non si era presentato a rendere in udienza l’interrogatorio formale, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, non aveva alcun effetto nei confronti del proprietario del mezzo e dell’assicurazione RCA.

Alla luce di ciò, i due giudici di merito sono stati concordi nel concludere che, poiché il conducente del veicolo assicurato non è un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato, ma solo un coobbligato solidale di quest’ultimo, la sua confessione, compresa quella contenuta nel CID, deve essere liberamente apprezzata dal giudice.

Questo in quanto essa fa piena prova (ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.) solo nei confronti di chi la rende, ossia del conducente.

A quel punto, il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione.

A suo avviso era infatti possibile applicare al caso di specie l'”art. 143 Codice delle Assicurazioni.

Tale articolo stabilisce una presunzione legale di verità di quanto contenuto nel Cid, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore.

Pertanto, la sentenza avrebbe violato questa particolare disposizione “nella parte in cui non si è fatta carico di esaminare se l’assicuratore avesse fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario.”

La Cassazione ha però rigettato il ricorso fornendo la seguente motivazione.

“L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario”.

E non è tutto.

“Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014)”.

Dunque, secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata si è conformata pienamente a detti principi.

“Peraltro la giurisprudenza di questa Corte – proseguono i giudici – ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio”.

Alla luce di quanto enunciato, la Cassazione afferma quanto segue.

“L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013)”.

 

 

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