Clausola vessatoria: il contraente deve evitare di firmare senza leggere i contenuti; la sua validità esiste anche laddove questa (la clausola) risulti illeggibile

Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 3307/2018, ha avuto modo di esprimersi sulla validità della clausola vessatoria di un contratto, anche laddove questa sia illeggibile.

Ebbene, secondo il parere espresso dai giudici, il contraente debole deve sempre evitare di porre firme a occhi chiusi.

Pertanto, non potrà lamentare l’illeggibilità di una clausola vessatoria se non ha chiesto una copia adeguata del contratto.

In base a quanto previsto dall’articolo 1341, comma 2 c.c., nei contratti conclusi con sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, la deroga alla competenza territoriale necessita dell’approvazione espressa e scritta del contraente debole.

Tale assunto, si presta spesso a una serie di interpretazioni che richiedono sovente l’intervento della giurisprudenza.

Un esempio chiaro è quello della ordinanza in questione.

Cosa accade, infatti, se la clausola vessatoria è scarsamente leggibile?

La domanda non è peregrina. Tale ipotesi è, purtroppo, piuttosto frequente. Soprattutto se si considera che i modelli o formulari sono spesso prodotti in fotocopia e hanno caratteri molto piccoli.

Pertanto, laddove la clausola che prevede la deroga alla competenza territoriale in caso di controversia sia illeggibile, il contraente può esercitare un diritto.

E questo, consiste nell’esigere che gli venga fornito un modello contrattuale idoneo.

Secondo i giudici, l’eventuale illeggibilità di una clausola vessatoria “non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare affinché non vengano apposte firma ‘ad occhi chiusi'”.

E proprio per questo lo stesso contraente, se ha sottoscritto in maniera espressa la clausola vessatoria, non può poi lamentare di non aver compreso l’esatta portata della previsione derogatoria.

 

 

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