Il Tribunale di Mantova si è espresso sul tema dei compensi del legale di ufficio e sulla possibilità della prescrizione triennale

È possibile la prescrizione triennale per quel che concerne i compensi del legale di ufficio?
Secondo la sentenza del Tribunale di Mantova del 24 febbraio 2017, ai compensi del legale di ufficio non si applica il termine previsto dall’art. 2959, n. 2, c.c.
Così hanno stabilito i giudici, accogliendo il ricorso di un legale nei confronti del provvedimento emesso dal giudice mantovano nell’ambito del procedimento penale a carico di un uomo del quale era difensore d’ufficio.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, l’avvocato censurava il rifiuto dell’istanza di liquidazione degli onorari da lui presentata, sulla base della “maturata prescrizione del diritto al compenso assumendo che la prestazione professionale si sarebbe esaurita” in quanto “il termine triennale previsto dall’art. 2956 n. 2 c.c.” era decorso.

Il giudice di Mantova, dopo aver prima ricordato che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio, ha ritenuto che non fosse applicabile – al caso di specie – la disciplina di cui all’art. 2956 c.c.

Il Tribunale, chiamato a esprimersi sui compensi del legale di ufficio, ha affermato che “avuto riguardo alla particolare natura della obbligazione in questione, atteso che può ritenersi pacifico che il pagamento non sia mai avvenuto e che, d’altro canto, intanto lo Stato effettua il pagamento del compenso al difensore (nel caso di specie d’ufficio) in quanto il professionista abbia previamente presentato apposita istanza al giudice competente che provvede alla liquidazione sicché tale meccanismo, anche per le formalità da cui è contrassegnato, appare incompatibile con la disciplina delle presunzioni presuntive la cui ratio si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l’estinzione del debito avviene di regola contestualmente all’esecuzione della prestazione senza che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza che gli consenta di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto a estinguere il debito”.
Ne consegue che, alla luce del fatto che sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria applicabile anche al tipo di credito in questione, il Tribunale ha accolto il ricorso del legale riconoscendo il suo diritto al compenso.
 
 
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