Aumenti del 30% per chi rende gli atti ‘navigabii’: ecco in cosa consistono e a chi spettano i compensi maggiorati per gli avvocati

Sono in arrivo compensi maggiorati per gli avvocati, un 30% in più circa destinato ai legali che decidano di rendere ‘navigabili’ gli atti.

Nel parere favorevole allo schema di decreto sulla liquidazione dei compensi, la Commissione parlamentare ha infatti suggerito una maggiorazione del compenso per gli atti depositati facilmente consultabili.

Lo schema, in verità, aveva già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, sebbene con alcune osservazioni.

Per quel che concerne i compensi maggiorati per gli avvocati, infatti, sono tante le novità che ha introdotto lo schema predisposto dal Ministero.

Tra queste, spicca un nuovo metodo per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che tiene conto anche della recente entrata in vigore delle disposizioni sull’equo compenso.

Ecco un esempio.

Verrà introdotta una tabella ad hoc per mediazione e negoziazione assistita. Questa vedrà i procedimenti divisi in 3 fasi: attivazione della procedura, negoziazione e conciliazione.

Ebbene, per ognuna di queste, saranno previsti compensi specifici in relazione al valore di riferimento che rientrerà nei sei scaglioni contemplati.

Inoltre, accogliendo i suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense, il dicastero ha deciso di limitare la discrezionalità riconosciuta al giudice.

Questo avverrà attraverso l’individuazione di soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base.

Al di sotto di questo non si potrà andare. Ciò significa che i valori medi delle tabelle potranno essere diminuiti al massimo al 50%, mentre per l’attività istruttoria al massimo al 70%.

Ma non è tutto. Perché sarà anche previsto l’aumento, in tutti i giudizi, dei compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

E questo sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l’innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto a essere remunerato.

Pertanto, il compenso unico passerà dal 20% al 30% per ogni soggetto seguente il primo, fino a un massimo dieci.

L’aumento sarà, invece, dal 5% al 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, sino a massimo trenta soggetti e non oltre venti.

Un altro aspetto importante è quello per cui lo schema consentirà, nel processo amministrativo, di ottenere una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nell’attuale disciplina.

Lo schema specifica che i compensi  quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscano al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l’arbitrato è affidato ad un collegio.

Quanto all’attività penale, lo schema prevede di sostituire il riferimento alla “parte” con quello al “soggetto”, e il riferimento al “processo” con quello al “procedimento”, per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell’interesse di un soggetto sottoposto a un procedimento penale che non sfocia in giudizio.

Infine, si prevede di aumentare i valori parametrici di base per i compensi nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato.

Il parere favorevole della Commissione valorizza le finalità dell’articolo 4 dello schema di decreto.

Questo interviene sull’articolo 19 del regolamento relativo ai parametri per la determinazione dei compensi per l’attività stragiudiziale.

Secondo la Commissione, dovrebbe essere introdotto un comma 1-bis a norma del quale: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate, aumentati di regola del 30 per cento, quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”.

In sostanza, il giudice dovrà tenere conto dei compensi maggiorati per gli avvocati, previsti dalle tabelle, e aumentati di regola del 30%. Questo qualora gli atti siano stati depositati dagli avvocati con modalità tali da renderli “navigabili”.

Val a dire, facilmente consultabili e fruibili anche attraverso una ricerca testuale nell’atto stesso e negli allegati.

Questo poiché tale pratica, se diffusa, andrebbe ad accelerare la definizione del procedimento.

 

 

 

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