Il CTU non rappresenta una delle parti del processo per cui non sottostà al principio della soccombenza: tutte le parti sono tenute al pagamento del compenso del ctu

Il problema del compenso del ctu non è cosa da poco e l’esperienza peritale ne è piena testimonianza.

Spesso nelle chat medico legali si parla di questo annoso problema. Quindi è con somma soddisfazione che si informano tutti i colleghi che fanno attività peritale per il tribunale che la sentenza che si allega ci viene incontro nella richiesta della nostra liquidazione.

Se la parte attrice è condannata dal giudice al pagamento del compenso del CTU e non assolve al proprio onere, nulla è perso!

Potremo richiedere anche alla parte vittoriosa il nostro compenso come spiega bene la sentenza che si allega e della quale si riporta uno stralcio (Cassazione Civile n. 17026/2018).

“…Questa Corte ha già avuto modo di statuire che il decreto di pagamento di cui all’art. 168 Testo Unico sulle spese di giustizia di cui al D.Lgs. n. 115 del 2012 assolve alla funzione di quantificare il credito dell’ausiliario di giustizia, il quale per tale via viene dotato di un titolo esecutivo di valore giudiziale (Cassazione, sezione 2, 20.971-2017; Cass. n. 6766-2012; Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008). L’individuazione dell’obbligato al pagamento non viene prevista dalla menzionata norma, a differenza del previgente L. n. 319 del 1980, art. 11, comma 4, (ove era espressamente menzionata l’esecutività provvisoria del titolo nei confronti della parte a carico della quale era posto il pagamento), ma dall’art. 53 disp. att. c.p.c., che attribuisce al decreto di pagamento natura di titolo esecutivo nei confronti del soggetto individuato come parte tenuta ad anticiparne la corresponsione. Pertanto il la definitività del decreto di pagamento, per mancata proposizione dell’opposizione al decreto o per il rigetto di questa, opera con riferimento al quantum dovuto all’ausiliario che ne beneficia, mentre l’individuazione definitiva dell’obbligato al pagamento delle spettanze dell’ausiliario (da considerarsi come parte delle spese giudiziali da ripartire in base al principio della soccombenza) opera solo nei rapporti interni tra le parti, e non è opponibile all’ausiliario, il quale rimane estraneo alla controversia, e verso il quale le parti, sia quella gravata dalla definitiva imputazione dell’obbligo, sia quella esclusa da tale finale imputazione – in quanto totalmente vittoriosa – sono solidalmente obbligate (v. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25179 del 08/11/2013, che ha affermato che ” in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in quanto quest’ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicchè, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente”). La Corte intende pertanto dare continuità al suddetto principio di diritto…”.

Non si può che concludere affermando che “è cosa buona e giusta”!

Dr. Carmelo Galipò

 

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