Quando dopo l’esecuzione di un intervento si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, quanto inciderà questo nella verifica della colpa medica? Ecco la risposta degli Ermellini.

La III Sezione Civile della Cassazione ha fornito dei chiarimenti interessanti in materia di colpa professionale medica, in particolare sul tema delle complicanze.

La vicenda

Nel caso in oggetto, due medici e le rispettive cliniche erano stati citati a giudizio. La ragione? Presunti danni cagionati a una paziente a seguito di due separati interventi.

Le operazioni si erano svolte all’occhio destro e all’occhio sinistro.

Ebbene, il caso oggetto della sentenza è rilevante per quel che concerne il sopraggiungere di complicanze. E, soprattutto, sul loro peso nell’iter di affermazione della responsabilità.

Infatti, secondo uno dei medici, già condannato in primo e secondo grado di giudizio e, ricorrente per Cassazione, la Corte d’appello aveva commesso un errore ritenendo sussistente la propria colpa professionale, laddove questa era già stata esclusa dai consulenti tecnici d’ufficio.

A questo proposito, i giudici di secondo grado avevano affermato quanto segue.

“(a) quanto al nesso di causa tra l’operato del medico e i successivi interventi cui la paziente fu costretta a sottoporsi, esso era emerso dalle consulenze disposte in corso di causa;

(b) quanto alla colpa professionale, essa doveva presumersi ai sensi dell’art. 1218 c.c., né il convenuto aveva superato tale presunzione;

(c) le generiche affermazioni del consulente d’ufficio, secondo cui il danno patito dalla paziente doveva ritenersi una “complicanza”, erano giuridicamente irrilevanti, posto che il medico per andare esente da condanna ha l’onere di provare in concreto l’esatto adempimento della propria obbligazione, e non gli è sufficiente che la sussistenza d’una causa di esclusione della colpa possa essere solo astrattamente ipotizzabile”.

Sul punto, è intervenuta anche la Cassazione.

Ebbene, anche secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, “al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall’art. 1218 c.c., dimostrare che l’evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate “ complicanze ”, rilevate dalla statistica sanitaria”.

In merito alla rilevanza delle complicanze nell’accertamento della colpa medica, vi invitiamo a leggere l’interessante analisi realizzata dall’Avv. Sabrina Caporale sul tema.

 

 

Leggi anche:

LA COLPA MEDICA: IL NESSO DI CAUSALITÀ DEVE ESSERE SEMPRE ACCERTATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui