Siamo giunti ad un bivio “medico legale” sul concetto di danno biologico. Anche i giuristi annaspano a motivo della poca specificità della definizione

Questa è la premessa della riflessione del collega Pedoja:

“L’immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, esaminata in relazione alle attuali necessità di una parametrazione risarcitoria equilibrata e non automatica del danno alla persona, determina la persistenza di un “equivoco” interpretativo medico-giuridico, basato su una “incongruità” tecnica: ritenere di avere, col solo baréme, la possibilità di definizione completa della componente biologica del ” danno non patrimoniale”, che di fatto non si ha”.

Una premessa (che si estrae dalla lettera del collega che in calce si allega) che è assolutamente condivisa dal sottoscritto e da tutta l’Accademia della Medicina Legale.

Specialmente negli ultimi tempi i giuristi (compresi quelli della Corte Costituzionale) fanno a pugni col concetto di danno biologico e non ultima è la sentenza del consigliere Rossetti la quale mette a nudo la criticità della definizione medico legale di danno biologico come già commentato sulle pagine di questo quotidiano.

Invitandovi a leggere interamente la riflessione del dr. Pedoja, si riporta di seguito ulteriore stralcio della lettera, anch’essa totalmente condivisibile e che sarà anche la guida dei medici legali in sede di valutazione del danno biologico:

“La proposta di studio attualmente prevista nel programma della SIMLA concerne dunque un riesame della “parametrazione“ tecnica medicolegale finalizzata a fornire i presupposti probatori effettivi ( quantitativi e qualitativi) per la successiva fase di “monetizzazione“ della componente “base” del danno non patrimoniale, dovendosi chiaramente precisare che le componenti di danno connesse ai cosiddetti “aspetti specifici (personali) dinamico relazionali del danneggiato”, sia per la singola menomazione sia per menomazioni plurime, proprio perché interferenti esclusivamente su quel determinato danneggiato e non riconducibili in se’ alla lesione/ menomazione , non hanno alcuna connessione probatoria col solo danno biologico accertato in sede medicolegale, prevedendo, quest’ultimi, necessariamente l’integrazione di differenti presupposti “ probatori”, peculiari per ogni specifico danneggiato , che esulano dalle autonome competenze valutative medicolegali. Aspetti apprezzabili in sede medicolegale, esclusivamente ove specificatamente allegati dal danneggiato e non “fronte “di autonoma discrezionalità del CTU”.

Dr. Carmelo Galipò

Leggi la riflessione del Dr. Enrico Pedoja

 

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