Conciliazione: una predica per i consulenti che devono avere una specifica preparazione per gestirla nel procedimento 696bis, ma…

 …Sembra che nulla sia cambiato rispetto ai tempi della Balduzzi e dal 2005, anno in cui tale procedura (la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione) è stata prevista dal legislatore.
Tale intervento vuole essere una proposta di gestione della conciliazione in sede di ctu tecnica d’ufficio. Appunto perché non si tratta di media-conciliazione “atecnica”, bisogna trovare delle precise regole di gestione per poter dire che i medici legali fanno la loro buona parte.
Mi capita troppo spesso in ctu di:

  • Vedere ctu che non parlano nemmeno di conciliazione durante il contraddittorio delle parti;
  • Vedere ctu che rinviano direttamente alla bozza di relazione per tentare la conciliazione. Questa è una soluzione senza senso in quanto la parte che ha ragione non concilierà mai con quella soccombente;
  • Vedere ctu impreparati sulla storia clinica che ascoltano i pareri degli attori e dei convenuti e chiedono se le stesse vogliono conciliare, rimandando quindi alla bozza di relazione per eventuali note critiche, in quanto tutte le parti sono su posizioni diverse.

Ma allora Gelli & Co. cosa “desideravano” con la loro Legge?
Le intenzioni del Legislatore sembrano chiare e indicano che i CTU debbano tentare la conciliazione e che siano preparati a farla anche mediante corsi di specifica formazione.
Ma come si risolve il problema? Quali potrebbero essere le strategie del collegio peritale per “avvicinare” le parti e farle riflettere tanto da stimolare una conciliazione?
Da tempo si sostiene, in tale materia – a parte i casi di malpractice eclatante – che non si possa conciliare una posizione senza che, tra le parti in causa, “l’avente ragione” faccia un ulteriore e grande sforzo di sopportazione di un’altra umiliazione, ossia quella di doversi accontentare di una soluzione che non renda giustizia al danno ricevuto.
Allora solo una sentenza può fare giustizia o esiste una procedura di conciliazione che accorci i tempi del contenzioso regalando la soddisfazione della c.d. “ragione/soddisfazione morale” del danneggiato?
Secondo il sottoscritto esiste una soluzione. Effettuare una consulenza tecnica preventiva dove i ctu:

  • Giungano preparati alle operazioni peritali (evidentemente questa preparazione non può prescindere dal dovere delle parti di allegare tutto prima del giuramento del ctu);
  • Ascoltino diligentemente quanto lamentato dai CCTTPP che dovranno sostenere le loro tesi con la produzione di LG e quant’altro necessario o con note ex 194 da inviarsi entro 7 gg dalla seduta peritale;
  • Convochino entro 30 i ctp e i legali delle parti procedendo con sessioni separate alla discussione tecnica del caso ove si evidenziano i rischi di ogni parte nel futuro giudizio;
  • Dopo le sessioni separate ne effettuino un’altra congiunta entro 15 giorni per espletare l’eventuale conciliazione.

Una tale procedura non solo esalterebbe il valore del ctu medico legale e del suo ausiliario/co-ctu, ma darebbe valore anche alle scelte del legislatore.
È evidente che per fare ciò necessita che i ctu siano professionalmente elevati, terzi e rispettosi dei termini concessi dal Giudice.
 

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 
 
 
Leggi anche:
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: SEMPRE PRIMA DELLA BOZZA PERITALE
 

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