Concomitanti impegni professionali: se la richiesta di rinvio da parte del difensore è generica è legittimo il diniego di differimento dell’udienza

La vicenda

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna, pronunciata a carico dell’imputato per il delitto di truffa pluriaggravata in danno della persona offesa, rigettando le due istanze di rinvio formulate dal difensore per concomitante impegno professionale.

Secondo i giudici d’appello, “la ricorrente e generica dichiarazione del difensore di essere impossibilitato a designare un sostituto, in ragione dell’interesse dei suoi assistiti di avvalersi della sua esclusiva opera professionale”, era infondata e rendeva, perciò, irrilevante qualsiasi valutazione sulle ragioni concrete dell’impedimento per i plurimi e concomitanti impegni professionali.

La decisione è stata confermata dai giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13779/2019.

Ed invero, a detta degli Ermellini, la corte d’appello aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitanti impegni professionali, rilevando in relazione alla prima richiesta l’assoluta genericità dell’allegazione circa l’impossibilità di designare sostituti e con riguardo alla seconda, la mancata indicazione delle ragioni che imponevano al legale di privilegiare la trattazione dei diversi procedimenti in luogo di quello di cui si chiedeva il rinvio.

Il legittimo impedimento per concomitanti impegni professionali

Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno puntualizzato quali sono “le condizioni che integrano un legittimo impedimento del difensore per contestuale impegno professionale, prevedendo espressamente, che questi “rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio” (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014) mentre la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato, perchè le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina di un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso”.

Peraltro, vista la molteplicità dei concomitanti impegni dedotti per la seconda delle udienza venute in rilievo, l’avvocato avrebbe dovuto chiarire in base a quali criteri aveva organizzato la propria attività professionale.

Il ricorso è stato perciò, dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato in via definitiva.

La redazione giuridica

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