La Corte di Cassazione fa chiarezza in merito alla condanna della sola ASL in una causa per responsabilità medica, chiarendone l’eventuale legittimità

La Corte di cassazione nella sentenza numero 30601/2018 ha fatto il punto in merito all’eventuale condanna della sola ASL in un caso di responsabilità medica.

Secondo gli Ermellini, infatti, la chiamata in garanzia del medico da parte della ASL non fa scattare automaticamente l’estensione dell’azione giudiziale.

La Cassazione, infatti, ricorda che se il paziente chiama in giudizio l’azienda sanitaria per far valere un’ipotesi di responsabilità medica, la circostanza che questa abbia poi chiamato in garanzia il medico cui è ascrivibile la condotta contestata non è idonea a far scattare automaticamente l’estensione al terzo dell’azione giudiziale.

Rammentano gli Ermellini che la circostanza per cui il litisconsorzio sia solo facoltativo fa sì che non possa ritenersi invalida la sentenza che ha deciso sulla domanda originaria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria, senza ampliare il giudizio al medico.

Del resto, se il fatto che determina la responsabilità dell’amministrazione è solo quello posto in essere dal funzionario, il titolo di responsabilità permane comunque distinto.

Ciò in quanto viene “in questione rapporti giuridici autonomi che danno luogo a cause distinte, se pure poste in rapporto di dipendenza, tale per cui la responsabilità della PA presuppone l’accertamento del fatto del dipendente”.

In sostanza, la domanda risarcitoria proposta dal paziente può pertanto rivolgersi direttamente nei confronti della ASL e/o del sanitario “le cui responsabilità appaiono compatibili e possono quindi cumularsi”.

Quanto poi alla estensione della domanda dell’attore nei riguardi del medico, scatta se la Asl lo indica come unico responsabile del danno.

E non, pertanto, quando si “limita” a chiamarlo in garanzia come nel caso di specie.

Pertanto, il paziente che visto il litisconsorzio facoltativo decide di agire contro la struttura sanitaria e non contro il medico non può poi lamentarsi della mancata partecipazione del sanitario al processo.

Infatti, se egli avesse inteso estendere la propria azione risarcitoria anche nei suoi confronti avrebbe dovuto promuovere una rituale iniziativa processuale e formulare una specifica domanda di condanna.

In queste circostanze, per la Corte, non opera il principio di automatica estensione della domanda originaria.

 

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