In base al Regolamento Ue sulla protezione dei dati (Gdpr), il consenso alla privacy sui social può essere valido soltanto dopo i 14 anni di età

In base al decreto legislativo che ha passato l’esame del Governo l’8 agosto scorso, per armonizzazione della privacy italiana al Regolamento Ue sulla protezione dei dati 679 del 2016, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il consenso alla privacy sui social è valido solo dopo i 14 anni di età.

Con questa scelta, infatti, il governo ha chiarito in modo specifico che i minori dovranno aver compiuto almeno quattordici anni per poter rilasciare un valido consenso alla privacy e quindi al trattamento dei propri dati rispetto ai trattamenti effettuati nell’ambito dei servizi della società dell’informazione.

Ma cosa succede nel caso di minori di 14 anni?

Ebbene, in queste circostanze, resterà valido il requisito del consenso avente la potestà genitoriale. Infatti, i titolari del trattamento dovranno scrivere informative che siano sempre chiare, semplici, concise ed esaustive.

Inoltre dovranno essere facilmente accessibili e comprensibili dal minore, per rendere “significativo il consenso prestato da quest’ultimo”.

A differenza della normativa europea che fissa il limite minimo di età a 16 anni, l’italia ha deciso di abbassare la soglia a 14 anni. Questo abbassamento si concretizza in un’emancipazione limitata al consenso relativo ai servizi della società dell’informazione.

Vale a dire, cioè, ai servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario.

Un esempio sono i trattamenti di dati conseguenti all’iscrizione a social network o a servizi di messaggistica.

Infine, nella relazione illustrativa è stato specificamente chiarito che la norma nasce per tutelare il minore in quei contesti virtuali. Contesti nei quali risulta maggiormente esposto.

E questo, naturalmente, a causa di una minore consapevolezza dei rischi della rete.

La disposizione sul consenso alla privacy per i minori rende l’operatore consapevole del fatto che questi possono accedere ai servizi, e quindi richiede di apprestare le relative misure.

In tutti gli altri casi, resta valido il limite di 18 anni per la prestazione di un valido consenso al trattamento dei dati personali.

 

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